P. Q. M. 
    Visto l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva   d'ufficio   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dall'art.  53,  comma  2,
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art.  3-bis,
comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come integrato con la  legge
di conversione n. 248 del 2 dicembre  2005,  per  contrasto  con  gli
artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti  in
causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri  e  comunicata
al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Bari, addi' 19 gennaio 2009 
                        Il Presidente: Morea 
                                                Il relatore: Lancieri