P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 42,  comma  5,  del  d.lgs.  26
marzo 2001, n. 151, per violazione degli arti. 2, 3, 4, 29, 32  e  35
della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di  assenza  di
genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non  consente
al figlio  convivente  di  persona  con  handicap  in  situazione  di
gravita', debitamente accertata, di poter fruire del congedo  di  cui
al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    Sospende il giudizio in esame sino  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale  sulla  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata con la presente ordinanza; 
    Ordina che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  consiglio  del  giorno  8
gennaio 2009. 
                      Il Presidente: Guerrieri 
                                               L'Estensore: Tricarico