P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli arti. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza di genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravita', debitamente accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Sospende il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009. Il Presidente: Guerrieri L'Estensore: Tricarico