P. Q. M. 
    Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  19953,  n.  87,  cosi'
provvede: 
        Dichiara, nei termini di cui in motivazione, rilevante per il
giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli  artt.  3,
41, 42 e 117 della Costituzione nonche' in relazione al principio  di
ragionevolezza  (art.  97  della  Costituzione),  la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma  3  della   legge
provinciale di Bolzano 28  novembre  2001,  n.  17,  come  sostituito
dall'art. 34, comma 3 della legge provinciale di  Bolzano  23  giugno
2007, n. 6, nella parte in cui  contestualmente  all'atto  di  revoca
della qualifica di maso chiuso  la  commissione  locale  per  i  masi
chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle  ad  altri  masi
chiusi, anche nel caso in cui l'interessato non sia  proprietario  di
altri masi chiusi. 
    Manda alla segreteria di  notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
dei deputati, al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano,  al
Presidente della provincia ed alle parti del presente giudizio. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008. 
                      Il Presidente f.f.: Mosna 
                                                L'estensore: Demattio