P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 19953, n. 87, cosi' provvede: Dichiara, nei termini di cui in motivazione, rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione nonche' in relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 3 della legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, come sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge provinciale di Bolzano 23 giugno 2007, n. 6, nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nel caso in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi. Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, al Presidente della provincia ed alle parti del presente giudizio. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008. Il Presidente f.f.: Mosna L'estensore: Demattio