IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza, nel procedimento repertoriato al n. 6349/2009 R.G. tra Beta Skye S.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliata, rappresentata e difesa come in atti ricorrente e A.S.L. NA 1, in persona del direttore generale pro tempore; O s s e r v a 1. - Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2009 la Beta Skye S.r.l. chiedeva pronunziarsi nei confronti dell'A.S.L. NA 1 ingiunzione di pagamento relativa alla somma di € 102.546,00. In particolare, la ricorrente assumeva che con decreto n. 4204 del 26 novembre 2004 l'A.S.L. NA 1 indiceva gara a mezzo licitazione privata per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sanitari prodotti dalle relative strutture, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Con successivo decreto n. 4715 del 21 dicembre 2005 il predetto servizio di gestione veniva aggiudicato in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese facente capo alla societa' Ecological Service S.r.l. La ricorrente assumeva altresi' che, in esecuzione del contratto intercorso con l'A.S.L. NA 1 e per l'effetto dell'erogazione del servizio oggetto dell'appalto, la societa' Ecological Service S.r.l. maturava un credito pari ad € 102.546,00, credito risultante dalle fatture n. 318 e 319 del 1° ottobre 2008 (fatture regolarmente riportate nelle scritture contabili ex art. 2214 c.c. nonche' notificate all'A.S.L. debitrice). La ricorrente assumeva, infine, che, con contratto del 23 ottobre 2008, la societa' Ecological Service S.r.l. cedeva i crediti derivanti dalle citate fatture alla societa' Beta Skye S.r.l. e che, ad istanza del cedente e del cessionario, tale cessione era regolarmente notificata alla debitrice A.S.L. NA 1 in data 28 ottobre 2008. A seguito della stipulazione del predetto contratto di cessione, la ricorrente assumeva di essere quindi creditrice nei confronti dell'A.S.L. NA 1 della somma di € 102.546,00 a seguito dell'epigrafato espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sanitari ad opera della cedente Ecological Service S.r.l. Ora, ogni esame nel merito da parte di questo tribunale di quanto dedotto dall'istante in monitorio rimane precluso in virtu' dell'art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, che radica nella soggetta materia la giurisdizione del g.a., giacche' esso dispone che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie ... comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati». 2. - Eppero', dubita questo giudice della conformita' al dato costituzionale della mentovata disposizione di legge. In effetti, per quanto concerne innanzitutto la rilevanza di siffatta questione ai fini della decisione cui e' chiamato l'odierno giudicante, occorre evidenziare, come sopra anticipato, che l'applicazione nel caso de quo della disposizione di cui all'art. 4 debba ritenersi pacifica, essendo la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2008. Ne' all'uopo rileva che la vicenda che occupa trovi la sua scaturigine in un contratto di anni addietro concluso. E' infatti principio normativo (art. 5 c.p.c.) quello per cui il momento determinativo della giurisdizione sia fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento (Cass., sez. un. , primo luglio 1997, n. 5899). Del pari incontrovertibile e' la sussumibilita' nell'ambito applicativo della pretesa di pagamento, la quale trae origine da crediti - asseritamente - insoluti conseguenti all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sanitari. La valutazione sulla rilevanza della questione non puo' poi prescindere dall'esame dei rapporti esistenti tra la citata disposizione ed il tradizionale assetto normativo concernente il riparto della giurisdizione nella materia degli appalti pubblici. E' chiaro infatti come, investendo la domanda di parte ricorrente crediti derivanti dalla conclusione di un contratto di appalto di servizi con la p.a., la rilevanza della questione di legittimita' dell'art. 4 potrebbe essere esclusa in radice qualora dovesse ritenersi applicabile la normativa in materia di appalti (normativa da ultimo codificata all'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), tanto piu' che - come ben noto - il riparto della giurisdizione nella suddetta materia e' imperniato in linea di principio sull'attribuzione al giudice amministrativo delle sole controversie concernenti le procedure di affidamento dell'appalto (comprese quelle relative a comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione dopo l'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto - cfr. Cass. civ., sez. un., sent. del 17 dicembre 2008, n. 29425), restando invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alla fase dell'esecuzione del contratto, avendo queste ad oggetto «posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a.» (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. un. , ord. del 27 febbraio 2007, n. 4425; Cass. civ., sez. un. , sent. del 13 giugno 2006, n. 13690). Nondimeno, il tenore letterale del citato art. 4 (che si riferisce a tutte le controversie comunque attinenti all'azione di gestione dei rifiuti, senza fare distinzione ai fini che strettamente occupano fra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali), nonche' il fatto che si tratti di disposizione avente un ambito di applicazione piu' limitato (investendo infatti essa la sola e specifica materia della gestione dei rifiuti) inducono a ritenere che si tratti di norma speciale, come tale applicabile in virtu' del principio lex specialis derogat generali. 3.1. - Posto dunque che nel caso di specie appare senz'altro applicabile il disposto dell'art. art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, occorre a questo punto enucleare il significato e chiarire i limiti della prima facie amplissima devoluzione di giurisdizione in favore del giudice amministrativo operata dalla disposizione in esame. E' noto infatti come, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, spetta innanzitutto al giudice del rinvio interpretare le norme secundum constitutionem. La Corte costituzionale ha piu' volte chiarito come nessuna disposizione di legge possa essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perche' suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma debba esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, la sentenza n. 188 del 1995; le ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006; nonche' l'ordinanza n. 464 del 2007). Cio' significa, pertanto, che, di fronte ad una pluralita' di interpretazioni di una medesima disposizione, il giudice e' tenuto a ricercare e preferire quella costituzionalmente adeguata, sicche' la via della rimessione alla Corte diventa praticabile (oltre che necessaria) solo qualora egli abbia vanamente accertato l'impossibilita' di un'interpretazione conforme al dettato costituzionale. E' altrettanto chiaro, tuttavia, oltre che implicito nella predisposizione di un sistema «accentrato» di controllo sulla costituzionalita' delle leggi, che la possibilita' di procedere ad interpretazione adeguatrice e' legata pur sempre al presupposto oggettivo dell'esistenza di un testo normativo «polisenso», suscettibile cioe' di letture alternative tra le quali l'interprete e' chiamato a scegliere. Laddove invece la disposizione censurata non consenta che una sola interpretazione (costituzionalmente incompatibile), sara' ovviamente inevitabile per il giudice del rinvio prenderne atto e rimettere di conseguenza la questione alla Corte costituzionale. Diversamente, infatti, il giudice non opererebbe piu' nei limiti di una pur legittima interpretazione conforme, bensi' si arrogherebbe un potere (quello di disapplicare una disposizione di legge per l'illegittimita' costituzionale della stessa) che non gli compete, vanificando cosi' la predisposizione stessa di un sistema accentrato di costituzionalita'. Tanto premesso, e venendo all'esegesi testuale dell'art. 4 del d.l. n. 90/2008, come convertito dalla legge n. 123/2008, giova in primo luogo sottolineare il carattere onnicomprensivo e generale della devoluzione di giurisdizione in favore del giudice amministrativo operato dalla suddetta disposizione. Il menzionato art. 4 si riferisce invero a «tutte le controversie» concernenti l'azione di gestione dei rifiuti posta in essere dalla pubblica amministrazione, senza operare alcuna distinzione o precisazione. Anzi, la disposizione in esame si limita a ricondurre la devoluzione di giurisdizione al giudice amministrativo in subiecta materia all'esistenza di un generico collegamento tra la controversia e l'azione amministrativa di gestione dei rifiuti, vincolo la cui sufficienza e' ben evidenziato dall'impiego dell'avverbio «comunque». Nella medesima ottica, poi, non va trascurato come l'art. 4 faccia riferimento alla «complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti ...». Orbene, proprio il richiamo alla globalita' dell'attivita' della p.a. in materia di gestione dei rifiuti, nonche' la precisazione che tale attivita' rileva anche se posta in essere con comportamenti materiali, palesano come la giurisdizione del g.a. sussista anche qualora l'azione di gestione dei rifiuti sia posta in essere dalla pubblica amministrazione con meri comportamenti materiali, cioe' con comportamenti che non siano riconducibili - nemmeno mediatamente - all'esercizio di poteri autoritativi della p.a. In altri termini, l'impiego da parte del legislatore di un linguaggio univoco nella sua progressione logica e connotante in senso onnicomprensivo la prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva («tutte le controversie ... comunque attinenti alla complessiva azione ... seppure posta in essere con comportamenti») rende inequivocabile che l'intenzione del legislatore sia stata di attribuire alla cognizione del g.a. la totalita' delle controversie attinenti alla attivita' posta in essere nel campo della gestione dei rifiuti. Dal che se ne deve far discendere che tutte le controversie in qualche modo legate alla gestione amministrativa dei rifiuti, quand'anche totalmente estranee all'esercizio di un potere autoritativo della p.a. (come ricorre nella fattispecie in cui si controverte su mere pretese di pagamento conseguenti a rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale), rientrino nella previsione di giurisdizione esclusiva contemplata dall'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123. 3.2. - Le considerazioni che precedono consentono altresi' di comprendere le ragioni per le quali deve escludersi la possibilita' di una diversa interpretazione secundum constitutionem. Non ignora questo tribunale che alcuna giurisprudenza (T.a.r. Lazio, Roma, sez. I - 18 febbraio 2009, n. 1655) ha sposato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma a scrutinarsi, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica, porta a ritenere, in coerenza con i principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, che la norma attiene a situazioni che postulano l'esercizio di un potere pubblico, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa nelle ipotesi in cui la censura ha ad oggetto il mero accertamento di diritti di carattere patrimoniale senza incidere sull'azione amministrativa di gestione dei rifiuti. Il tribunale non condivide siffatta interpretazione. Infatti, una volta appurata l'esistenza di una univoca corrispondenza tra il testo di legge ed il significato che ne e' ricavabile, risulta evidente come non sia praticabile una diversa opzione ermeneutica, che distingua in particolare tra controversie attinenti a comportamenti riconducibili all'esercizio dei poteri autoritativi dell'amministrazione (devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a.) e controversie invece totalmente estranee all'esercizio di poteri pubblici (da ritenersi quindi attribuite alla giurisdizione del g.o., tra le quali quelle relative all'esecuzione di rapporti contrattuali), atteso che l'attivita' dell'interprete, in presenza di un inequivoco dato testuale, non puo' spingersi al punto da stravolgere il significato emergente dal testo normativo. Del resto, anche l'esame dei lavori preparatori aventi ad oggetto la legge n. 123/2008 (con la quale e' stato convertito il d.l. n. 90/2008) conforta l'assunto sopra esposto. Non e' infatti pleonastico rammentare come, in sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1145, gia' la I e la II Commissione permanente della Camera dei deputati (rispettivamente, Affari costituzionali e Giustizia) avevano sollecitato la Commissione di merito a valutare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a., l'opportunita' di precisare che i comportamenti della pubblica amministrazione, oggetto delle controversie devolute alla competenza del giudice amministrativo, dovessero essere comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Atti parlamentari n. 1145-A, nonche' n. 1145-A/R; in particolare dal resoconto della II Commissione - Mercoledi' 11 giugno 2008, si ricava che la Commissione giustizia, nel rendere parere favorevole, sollecitava la Commissione di merito a valutare l'opportunita' di specificare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati solo qualora essi siano collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere). Nondimeno, siffatte indicazioni non sono state recepite, sicche' il testo dell'art. 4 e' rimasto inalterato. Alla luce di tale circostanza, anche in applicazione del canone di ermeneutica per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, appare evidente come non possa questo giudice, procedendo in via interpretativa ed, a fronte di un dato letterale che depone indubbiamente in senso contrario, introdurre surrettiziamente la precisazione de qua, in quanto cio' si risolverebbe in una (ovviamente inammissibile) modifica in via giudiziaria del testo di legge (bandita ex art. 101 Cost., a norma del quale il giudice e' servo della legge e non creatore della stessa). 4. - Circa la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, va aggiunto che, una volta ricostruito (nei termini dianzi precisati) il tenore della norma in rassegna, risulta palese il suo contrasto con l'art. 103, primo comma, Cost. In effetti, con la sentenza 204/2004 la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimita' dell'art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205/2000, ha precisato che l'art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalita' nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha solamente conferito il potere di indicare «particolari materie» rispetto alle quali la cognizione del g.a. investe anche le posizioni di diritto soggettivo. Tali materie, tuttavia, devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimita', nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, la quale e' contrassegnata dalla circostanza che l'amministrazione pubblica agisce come autorita'. Cio' comporta quindi che la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia non possono considerarsi di per se' sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del g.a. Sulla scorta degli stessi principi, la Corte ha poi dichiarato l'illegittimita' dell'art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative anche ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni nella materia espropriativa non esclude quei comportamenti che non siano riconducibili, neppure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 191 del 2006). Tale convincimento non e' contraddetto da Corte costituzionale, 27 aprile 2007, n. 140, con la quale il Giudice delle leggi, pur affermando che la natura «fondamentale» dei diritti coinvolti in tali controversie non osta alla devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha premesso che l'oggetto delle controversie considerate nella disposizione in tale occasione denunciata (art. 1, comma 552, legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 103, Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, conv., con modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55) era rigorosamente circoscritto alle particolari «procedure e provvedimenti», tipizzati dalla legge e concernenti una materia specifica: quella degli impianti di generazione di energia elettrica. La mancata limitazione normativa nella soggetta materia della devoluzione al giudice amministrativo unicamente di particolari «procedure e provvedimenti» tipizzati dalla legge, bensi' l'attribuzione in via generale al medesimo di tutte le controversie ...comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti rende palese la non equiparabilita' della fattispecie in esame a quella gia' delibata dalla Corte costituzionale con l'epigrafata pronuncia. La piu' recente giurisprudenza costituzionale ha adunque chiarito come la possibilita' per il legislatore di attribuire in talune materie g.a. anche la cognizione sui diritti soggettivi (oltre quella generale su interessi legittimi) non possa tradursi in una ripartizione di giurisdizione per «blocchi di materie», essendo una simile opzione contrastante con la ratio di fondo sottesa all'art. 103, primo comma, della Costituzione. Orbene, le considerazioni svolte mostrano come la previsione dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, fondando un'amplissima devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del g.a. devoluzione peraltro sganciata da qualsivoglia collegamento con l'esercizio di poteri autoritativi della p.a. e radicata piuttosto sulla mera inerenza della controversia alla complessiva attivita' di gestione amministrativa dei rifiuti, contrasti con il sistema di riparto della giurisdizione contemplato a livello costituzionale. Tuttavia, per le ragioni anzidette, atteso che nella fattispecie, si ribadisce, si versa nel mero esperimento di un'azione di pagamento, tale idea deve ritenersi incompatibile con la previsione di cui all'art. 103, comma 1, della Costituzione. Il che impone di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' della citata disposizione.