IL TRIBUNALE 
    Ha  pronunziato   la   seguente   ordinanza,   nel   procedimento
repertoriato al n. 6349/2009 R.G. tra Beta Skye  S.r.l.,  in  persona
dell'amministratore pro tempore, domiciliata, rappresentata e  difesa
come in atti ricorrente e A.S.L.  NA  1,  in  persona  del  direttore
generale pro tempore; 
                            O s s e r v a 
    1. - Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2009 la Beta Skye
S.r.l.  chiedeva  pronunziarsi  nei  confronti   dell'A.S.L.   NA   1
ingiunzione di pagamento relativa alla somma di € 102.546,00. 
    In particolare, la ricorrente assumeva che con  decreto  n.  4204
del 26 novembre 2004 l'A.S.L. NA 1 indiceva gara a mezzo  licitazione
privata per l'affidamento del  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti sanitari prodotti dalle  relative  strutture,  ai  sensi  del
d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. 
    Con successivo decreto n. 4715 del 21 dicembre 2005  il  predetto
servizio  di  gestione   veniva   aggiudicato   in   favore   di   un
raggruppamento temporaneo  di  imprese  facente  capo  alla  societa'
Ecological Service S.r.l. 
    La ricorrente assumeva altresi' che, in esecuzione del  contratto
intercorso con l'A.S.L. NA 1  e  per  l'effetto  dell'erogazione  del
servizio oggetto dell'appalto, la societa' Ecological Service  S.r.l.
maturava un credito pari ad € 102.546,00,  credito  risultante  dalle
fatture n. 318 e  319  del  1°  ottobre  2008  (fatture  regolarmente
riportate  nelle  scritture  contabili  ex  art.  2214  c.c.  nonche'
notificate all'A.S.L. debitrice). 
    La ricorrente assumeva, infine, che, con contratto del 23 ottobre
2008,  la  societa'  Ecological  Service  S.r.l.  cedeva  i   crediti
derivanti dalle citate fatture alla societa' Beta Skye S.r.l. e  che,
ad  istanza  del  cedente  e  del  cessionario,  tale  cessione   era
regolarmente notificata alla debitrice A.S.L. NA 1 in data 28 ottobre
2008. 
    A seguito della stipulazione del predetto contratto di  cessione,
la ricorrente assumeva di  essere  quindi  creditrice  nei  confronti
dell'A.S.L.  NA  1  della   somma   di   €   102.546,00   a   seguito
dell'epigrafato espletamento del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti sanitari ad opera della cedente Ecological Service S.r.l. 
    Ora, ogni esame nel merito da parte di questo tribunale di quanto
dedotto dall'istante in monitorio rimane precluso in virtu' dell'art.
4 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n.
123, che radica nella soggetta materia  la  giurisdizione  del  g.a.,
giacche' esso dispone che siano devolute alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo  «tutte  le  controversie  ...  comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione  dei  rifiuti,  seppure
posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei
soggetti alla stessa equiparati». 
    2. - Eppero', dubita questo giudice  della  conformita'  al  dato
costituzionale della mentovata disposizione di legge. 
    In effetti, per quanto  concerne  innanzitutto  la  rilevanza  di
siffatta questione ai fini della decisione cui e' chiamato  l'odierno
giudicante,  occorre  evidenziare,   come   sopra   anticipato,   che
l'applicazione nel caso de quo della disposizione di cui  all'art.  4
debba ritenersi pacifica, essendo la data del  deposito  del  ricorso
per decreto ingiuntivo successiva alla data di entrata in vigore  del
decreto legge n. 90 del 2008. 
    Ne' all'uopo rileva che  la  vicenda  che  occupa  trovi  la  sua
scaturigine in un contratto di anni addietro concluso. 
    E' infatti principio normativo (art. 5 c.p.c.) quello per cui  il
momento determinativo della giurisdizione sia  fissato  non  soltanto
con  riguardo  allo  stato  di  fatto  esistente  al  momento   della
proposizione della domanda,  ma  anche  con  riferimento  alla  legge
vigente in quel momento (Cass., sez. un.  ,  primo  luglio  1997,  n.
5899). 
    Del  pari  incontrovertibile  e'  la  sussumibilita'  nell'ambito
applicativo della pretesa di pagamento,  la  quale  trae  origine  da
crediti - asseritamente - insoluti conseguenti  all'espletamento  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti sanitari. 
    La valutazione sulla  rilevanza  della  questione  non  puo'  poi
prescindere  dall'esame  dei  rapporti  esistenti   tra   la   citata
disposizione ed il  tradizionale  assetto  normativo  concernente  il
riparto della giurisdizione nella materia degli appalti pubblici.  E'
chiaro infatti  come,  investendo  la  domanda  di  parte  ricorrente
crediti derivanti dalla conclusione di un  contratto  di  appalto  di
servizi con la p.a., la rilevanza  della  questione  di  legittimita'
dell'art.  4  potrebbe  essere  esclusa  in  radice  qualora  dovesse
ritenersi applicabile la normativa in materia di  appalti  (normativa
da ultimo codificata all'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163),
tanto piu' che - come ben noto - il riparto della giurisdizione nella
suddetta   materia   e'   imperniato   in    linea    di    principio
sull'attribuzione al giudice amministrativo delle  sole  controversie
concernenti le procedure di affidamento dell'appalto (comprese quelle
relative   a   comportamenti   posti   in   essere   dalla   pubblica
amministrazione dopo l'aggiudicazione  ma  prima  della  stipula  del
contratto - cfr. Cass. civ., sez. un., sent. del 17 dicembre 2008, n.
29425), restando  invece  devolute  alla  giurisdizione  del  giudice
ordinario le controversie attinenti  alla  fase  dell'esecuzione  del
contratto, avendo queste ad oggetto «posizioni di diritto  soggettivo
inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle  quali
non hanno incidenza i  poteri  discrezionali  ed  autoritativi  della
p.a.» (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. un. , ord. del 27 febbraio
2007, n. 4425; Cass. civ., sez. un. , sent. del 13  giugno  2006,  n.
13690). 
    Nondimeno,  il  tenore  letterale  del  citato  art.  4  (che  si
riferisce a tutte le controversie comunque  attinenti  all'azione  di
gestione dei rifiuti, senza fare distinzione ai fini che strettamente
occupano fra rifiuti solidi urbani e rifiuti  speciali),  nonche'  il
fatto che si tratti di disposizione avente un ambito di  applicazione
piu' limitato (investendo infatti essa la sola  e  specifica  materia
della gestione dei rifiuti) inducono a  ritenere  che  si  tratti  di
norma speciale, come tale applicabile in  virtu'  del  principio  lex
specialis derogat generali. 
    3.1. - Posto dunque che nel  caso  di  specie  appare  senz'altro
applicabile il disposto dell'art. art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90,
convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, occorre a  questo  punto
enucleare il significato  e  chiarire  i  limiti  della  prima  facie
amplissima  devoluzione  di  giurisdizione  in  favore  del   giudice
amministrativo operata dalla disposizione in esame. 
    E' noto infatti come, secondo  quanto  affermato  dalla  costante
giurisprudenza costituzionale, spetta  innanzitutto  al  giudice  del
rinvio  interpretare  le  norme  secundum  constitutionem.  La  Corte
costituzionale ha piu' volte chiarito come  nessuna  disposizione  di
legge possa  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  sol
perche' suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti
costituzionali, ma debba esserlo soltanto quando  non  sia  possibile
attribuirle un significato che la renda conforme a  Costituzione  (si
vedano, in tal senso, la sentenza n. 188 del 1995; le  ordinanze  nn.
272, 187, 143 e 57 del 2006; nonche' l'ordinanza n.  464  del  2007).
Cio' significa,  pertanto,  che,  di  fronte  ad  una  pluralita'  di
interpretazioni di una medesima disposizione, il giudice e' tenuto  a
ricercare e preferire quella costituzionalmente adeguata, sicche'  la
via della  rimessione  alla  Corte  diventa  praticabile  (oltre  che
necessaria)   solo   qualora   egli   abbia    vanamente    accertato
l'impossibilita'   di   un'interpretazione   conforme   al    dettato
costituzionale. 
    E'  altrettanto  chiaro,  tuttavia,  oltre  che  implicito  nella
predisposizione  di  un  sistema  «accentrato»  di  controllo   sulla
costituzionalita' delle leggi, che la possibilita'  di  procedere  ad
interpretazione adeguatrice  e'  legata  pur  sempre  al  presupposto
oggettivo  dell'esistenza  di   un   testo   normativo   «polisenso»,
suscettibile cioe' di letture alternative tra le  quali  l'interprete
e' chiamato a scegliere. Laddove invece la disposizione censurata non
consenta   che   una   sola    interpretazione    (costituzionalmente
incompatibile), sara'  ovviamente  inevitabile  per  il  giudice  del
rinvio prenderne atto e rimettere di conseguenza  la  questione  alla
Corte  costituzionale.  Diversamente,   infatti,   il   giudice   non
opererebbe piu' nei  limiti  di  una  pur  legittima  interpretazione
conforme, bensi' si arrogherebbe un potere  (quello  di  disapplicare
una disposizione di legge per l'illegittimita'  costituzionale  della
stessa) che non gli compete,  vanificando  cosi'  la  predisposizione
stessa di un sistema accentrato di costituzionalita'. 
    Tanto premesso, e venendo all'esegesi testuale  dell'art.  4  del
d.l. n. 90/2008, come convertito dalla legge n.  123/2008,  giova  in
primo luogo sottolineare  il  carattere  onnicomprensivo  e  generale
della  devoluzione   di   giurisdizione   in   favore   del   giudice
amministrativo operato dalla suddetta disposizione. 
    Il  menzionato  art.  4  si  riferisce   invero   a   «tutte   le
controversie» concernenti l'azione di gestione dei rifiuti  posta  in
essere  dalla  pubblica   amministrazione,   senza   operare   alcuna
distinzione o precisazione. 
    Anzi,  la  disposizione  in  esame  si  limita  a  ricondurre  la
devoluzione di giurisdizione al giudice  amministrativo  in  subiecta
materia all'esistenza di un generico collegamento tra la controversia
e l'azione amministrativa di gestione dei  rifiuti,  vincolo  la  cui
sufficienza e' ben evidenziato dall'impiego dell'avverbio «comunque».
Nella medesima ottica, poi, non va trascurato come  l'art.  4  faccia
riferimento alla «complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti ...». 
    Orbene, proprio il richiamo alla globalita' dell'attivita'  della
p.a. in materia di gestione dei rifiuti, nonche' la precisazione  che
tale attivita' rileva anche se  posta  in  essere  con  comportamenti
materiali, palesano come la giurisdizione  del  g.a.  sussista  anche
qualora l'azione di gestione dei rifiuti sia posta  in  essere  dalla
pubblica amministrazione con meri comportamenti materiali, cioe'  con
comportamenti che non siano riconducibili -  nemmeno  mediatamente  -
all'esercizio di poteri autoritativi della p.a. 
    In altri termini,  l'impiego  da  parte  del  legislatore  di  un
linguaggio univoco nella sua  progressione  logica  e  connotante  in
senso onnicomprensivo la prevista ipotesi di giurisdizione  esclusiva
(«tutte le  controversie  ...  comunque  attinenti  alla  complessiva
azione  ...  seppure  posta  in  essere  con  comportamenti»)   rende
inequivocabile  che  l'intenzione  del  legislatore  sia   stata   di
attribuire alla cognizione del g.a. la totalita'  delle  controversie
attinenti alla attivita' posta in essere nel campo della gestione dei
rifiuti. 
    Dal che se ne deve far discendere che tutte  le  controversie  in
qualche  modo  legate  alla  gestione  amministrativa  dei   rifiuti,
quand'anche  totalmente   estranee   all'esercizio   di   un   potere
autoritativo della p.a. (come ricorre nella  fattispecie  in  cui  si
controverte su mere  pretese  di  pagamento  conseguenti  a  rapporti
obbligatori derivanti da pattuizioni di  tipo  negoziale),  rientrino
nella previsione di giurisdizione esclusiva contemplata dall'art.  4,
d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio  2008,  n.
123. 
    3.2. - Le considerazioni che  precedono  consentono  altresi'  di
comprendere le ragioni per le quali deve escludersi  la  possibilita'
di una diversa interpretazione secundum constitutionem. 
    Non ignora questo tribunale  che  alcuna  giurisprudenza  (T.a.r.
Lazio, Roma,  sez.  I  -  18  febbraio  2009,  n.  1655)  ha  sposato
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   norma   a
scrutinarsi, secondo cui sono devolute alla  giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie  comunque  attinenti
alla complessiva azione di gestione  dei  rifiuti  seppure  posta  in
essere  con  comportamenti  dell'amministrazione  pubblica,  porta  a
ritenere, in coerenza con i principi espressi  dalle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, che la norma  attiene
a situazioni che postulano l'esercizio di  un  potere  pubblico,  con
conseguente  esclusione  della  giurisdizione  amministrativa   nelle
ipotesi in cui la censura ha  ad  oggetto  il  mero  accertamento  di
diritti  di  carattere  patrimoniale   senza   incidere   sull'azione
amministrativa di gestione dei rifiuti. 
    Il tribunale non condivide siffatta interpretazione. 
    Infatti,  una  volta  appurata   l'esistenza   di   una   univoca
corrispondenza tra il testo di legge ed  il  significato  che  ne  e'
ricavabile, risulta evidente come non  sia  praticabile  una  diversa
opzione ermeneutica, che distingua in  particolare  tra  controversie
attinenti a  comportamenti  riconducibili  all'esercizio  dei  poteri
autoritativi  dell'amministrazione   (devolute   alla   giurisdizione
esclusiva  del  g.a.)  e  controversie  invece  totalmente   estranee
all'esercizio di poteri pubblici (da ritenersi quindi attribuite alla
giurisdizione del g.o., tra le quali quelle  relative  all'esecuzione
di rapporti contrattuali), atteso che l'attivita' dell'interprete, in
presenza di un inequivoco dato testuale, non puo' spingersi al  punto
da stravolgere il significato emergente dal testo normativo. 
    Del resto, anche l'esame dei lavori preparatori aventi ad oggetto
la legge n. 123/2008 (con la quale e' stato  convertito  il  d.l.  n.
90/2008) conforta l'assunto sopra esposto. 
    Non e' infatti pleonastico rammentare come, in sede di esame  del
disegno di legge di iniziativa governativa n. 1145, gia' la I e la II
Commissione permanente della Camera  dei  deputati  (rispettivamente,
Affari costituzionali e Giustizia) avevano sollecitato la Commissione
di merito a valutare, sulla scorta della  consolidata  giurisprudenza
della Corte costituzionale in materia di riparto di giurisdizione tra
g.o. e g.a., l'opportunita' di precisare che  i  comportamenti  della
pubblica amministrazione, oggetto delle  controversie  devolute  alla
competenza del  giudice  amministrativo,  dovessero  essere  comunque
riconducibili  all'esercizio  di  un  pubblico  potere   (cfr.   Atti
parlamentari n. 1145-A,  nonche'  n.  1145-A/R;  in  particolare  dal
resoconto della II Commissione - Mercoledi' 11 giugno 2008, si ricava
che  la  Commissione  giustizia,  nel  rendere   parere   favorevole,
sollecitava la Commissione di merito  a  valutare  l'opportunita'  di
specificare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di gestione dei rifiuti comprende i «comportamenti»  della
pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati solo qualora  essi
siano collegati all'esercizio, pur se  illegittimo,  di  un  pubblico
potere). 
    Nondimeno, siffatte indicazioni non sono state recepite,  sicche'
il testo dell'art. 4 e' rimasto inalterato. 
    Alla luce di tale circostanza, anche in applicazione  del  canone
di ermeneutica per cui ubi  lex  voluit  dixit,  ubi  noluit  tacuit,
appare evidente come non possa  questo  giudice,  procedendo  in  via
interpretativa  ed,  a  fronte  di  un  dato  letterale  che   depone
indubbiamente in  senso  contrario,  introdurre  surrettiziamente  la
precisazione  de  qua,  in  quanto  cio'  si  risolverebbe   in   una
(ovviamente inammissibile) modifica in via giudiziaria del  testo  di
legge (bandita ex art. 101 Cost., a norma del  quale  il  giudice  e'
servo della legge e non creatore della stessa). 
    4. - Circa la valutazione di  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale, va aggiunto che, una  volta
ricostruito (nei termini dianzi precisati) il tenore della  norma  in
rassegna, risulta palese il  suo  contrasto  con  l'art.  103,  primo
comma, Cost. 
    In effetti, con la sentenza 204/2004 la Corte costituzionale, nel
dichiarare la parziale illegittimita' dell'art.  33,  commi  1  e  2,
d.lgs. n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7, lett. a), della  legge
n. 205/2000, ha precisato che l'art. 103, primo comma, Cost.  non  ha
conferito al  legislatore  ordinario  un'assoluta  ed  incondizionata
discrezionalita'  nell'attribuzione  al  giudice  amministrativo   di
materie  devolute  alla  sua  giurisdizione  esclusiva,  ma  gli   ha
solamente conferito  il  potere  di  indicare  «particolari  materie»
rispetto alle quali la cognizione del g.a. investe anche le posizioni
di  diritto  soggettivo.  Tali  materie,  tuttavia,   devono   essere
«particolari» rispetto a quelle devolute alla giurisdizione  generale
di legittimita', nel senso che devono partecipare della loro medesima
natura,  la   quale   e'   contrassegnata   dalla   circostanza   che
l'amministrazione  pubblica  agisce  come  autorita'.  Cio'  comporta
quindi che la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio  o
il  generico  coinvolgimento   di   un   interesse   pubblico   nella
controversia non  possono  considerarsi  di  per  se'  sufficienti  a
radicare la giurisdizione esclusiva del g.a. 
    Sulla scorta degli stessi principi, la Corte  ha  poi  dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 nella  parte  in
cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie
relative anche ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni nella
materia espropriativa non esclude quei comportamenti  che  non  siano
riconducibili, neppure mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico
potere (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 191 del 2006). 
    Tale convincimento non e' contraddetto da  Corte  costituzionale,
27 aprile 2007, n. 140, con la quale  il  Giudice  delle  leggi,  pur
affermando che la natura «fondamentale» dei diritti coinvolti in tali
controversie  non  osta  alla  devoluzione  delle  controversie  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, ha premesso  che  l'oggetto
delle controversie considerate nella disposizione in  tale  occasione
denunciata (art. 1, comma  552,  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
censurato, in riferimento all'art. 103, Cost.,  nella  parte  in  cui
devolve alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie  aventi
ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti  di
energia  elettrica  ex  d.l.  7  febbraio  2002,  n.  7,  conv.,  con
modificazioni, in legge 9  aprile  2002,  n.  55)  era  rigorosamente
circoscritto alle particolari «procedure e provvedimenti»,  tipizzati
dalla  legge  e  concernenti  una  materia  specifica:  quella  degli
impianti di generazione di energia elettrica. 
    La mancata limitazione normativa  nella  soggetta  materia  della
devoluzione  al  giudice  amministrativo  unicamente  di  particolari
«procedure   e   provvedimenti»   tipizzati   dalla   legge,   bensi'
l'attribuzione in via generale al medesimo di tutte  le  controversie
...comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti
rende palese la non equiparabilita'  della  fattispecie  in  esame  a
quella gia' delibata  dalla  Corte  costituzionale  con  l'epigrafata
pronuncia. 
    La piu' recente giurisprudenza costituzionale ha adunque chiarito
come la possibilita' per  il  legislatore  di  attribuire  in  talune
materie g.a. anche la cognizione sui diritti soggettivi (oltre quella
generale  su  interessi  legittimi)  non  possa   tradursi   in   una
ripartizione di giurisdizione per «blocchi di materie»,  essendo  una
simile opzione contrastante con la ratio di  fondo  sottesa  all'art.
103, primo comma, della Costituzione. 
    Orbene, le considerazioni  svolte  mostrano  come  la  previsione
dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n.  90,  convertito  con  legge  14
luglio 2008, n. 123, fondando un'amplissima  devoluzione  di  materie
alla giurisdizione esclusiva del g.a. devoluzione peraltro  sganciata
da qualsivoglia collegamento con l'esercizio di  poteri  autoritativi
della  p.a.  e  radicata  piuttosto   sulla   mera   inerenza   della
controversia alla complessiva attivita'  di  gestione  amministrativa
dei rifiuti, contrasti con il sistema di riparto della  giurisdizione
contemplato a livello costituzionale. 
    Tuttavia, per le ragioni anzidette, atteso che nella fattispecie,
si  ribadisce,  si  versa  nel  mero  esperimento  di  un'azione   di
pagamento, tale idea deve ritenersi incompatibile con  la  previsione
di cui all'art. 103, comma 1, della Costituzione. 
    Il  che  impone  di   sollevare   d'ufficio   la   questione   di
costituzionalita' della citata disposizione.