LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 870/08 depositato il 28 aprile 2008: avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2003 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof., corso Italia 6 - 20100 Milano; avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2004 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dalla ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano; avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2005 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano; avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2006 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, poposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano. Ricorso avverso silenzio-rifiuto al rimborso IRPEG 2003-IRES 2004 e 2005. La ricorrente presento' ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'ufficio, all'istanza presentata per l'ottenimento del rimborso, oltre interessi, delle maggiori imposte IRPEG IRES pagate negli anni 2003, 2004 e 2005, calcolato in € 1.030.017, a motivo della mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile IRPEG-IRES la quota di IRAP corrispondente al costo del lavoro e agli oneri finanziari. La parte riconosce che l'ufficio non poteva accogliere la predetta istanza, a causa di norme che, seppur vigenti, si collocano, pero', a suo parere, in contrasto con la Carta Costituzionale. Ritiene, in effetti, e la Commissione ne condivide il pensiero, che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal reddito soggetto all'imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sia incostituzionale, essendo in contrasto con la Carta costituzionale relativamente agli: art. 1, comma 3; art. 35, comma 1; art. 53, comma 1. Art. 3, comma 1. Il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sembra violato laddove viene sottoposto a maggiore tassazione chi faccia ricorso alla forza lavoro e al capitale di prestito, rispetto a chi invece non ne faccia uso. Art. 35, comma 1. Secondo la parte ricorrente e di questa Commissione, inoltre, l'attuale legge pare ledere il principio della tutela del lavoro, in relazione alla penalizzazione del ricorso al fattore della produzione «lavoro», aggravato e quindi «scoraggiato», da una maggiore tassazione. Art. 53, comma 1. L'indeducibilita' dell'IRAP dall'imposta personale comporta che il 4,25% del costo del lavoro e degli interessi passivi aumenti l'imponibile soggetto al reddito d'impresa. I medesimi costi, deducibili al 100%, ai fini dell'imposta stessa, dopo tale variazione, conseguente all'indeducibilita' IRAP, diventano, di fatto, deducibili dal tributo personale solo nella misura del 95,75%. Due imprese, una con costi di lavoro e/o interessi passivi, l'altra priva, si trovano a corrispondere imposte personali in misura diversa: sulla prima incidono in piu' sull'imponibile, nella misura del 4,25% i costi di lavoro e di oneri finanziari, sulla seconda no. Per ogni dipendente, che costi all'impresa € 40.000 annui, esiste un maggiore aggravio di imposta personale secondo questo schema: anno 2003 - costo lav. x aliquota IRAP - (40.000 x 4.25%) - aliquota IRPEG - IRES x 34% = maggiore costo IRPEG-IRES x dip. € 578; anno 2004 - 2007 costo lav. x aliquota IRAP - (40.000 x 4.25%) - aliquota IRPEG - IRES x 33% = maggiore costo IRPEG-IRES x dip. € 561; anno 2008 - costo lav. x aliquota IRAP - (40.000 x 4.25%) - aliquota IRPEG - IRES x 27.5% = maggiore costo IRPEG-IRES x dip. € 467,5. L'importo e' stato attenuato, dall'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, mediante: riconoscimento del diritto a richiedere il rimborso forfettario del 10% dell'IRAP versata, quale mancata deduzione del 15 % del costo del lavoro e del capitale di prestito; deduzioni dall'imponibile in relazione a casi specifici. Condividendo i dubbi della parte ricorrente, questo Collegio Ritiene che il giudizio non possa essere definito in assenza della risoluzione della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sollevata dalla parte ricorrente e che tale questione non sia manifestamente infondata.