Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92  (Misure  urgenti
in  materia  di  sicurezza  pubblica),  convertito  in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), all'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n.  686
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto  Adige  concernente  esercizi  pubblici  e   spettacoli
pubblici), all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione
alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di  Trento
e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 116 della  Costituzione,
nonche' all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso (reg.  ric.  n.  59  del
2008) indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del
2008, sollevate in riferimento agli artt.  20,  comma  1,  21  e  52,
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n.
526 del 1987, dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,  come
sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del  2008,  sollevata,
in riferimento  all'art.  52,  secondo  comma  dello  statuto,  dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000,  come
sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del  2008,  sollevate,
in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art.
20 dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
come sostituito  dall'art.  6  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,
sollevata, in riferimento all'art. 20 dello statuto  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come
sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del  2008,  sollevata,
in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del
d.P.R. n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di  Bolzano  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  6  del  decreto-legge  n.  92  del   2008,
sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 97 della Costituzione, dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara  che  spettava  allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministro
dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008,  le  nozioni  di
«incolumita' pubblica» e di «sicurezza urbana» previste  dall'art.  6
del decreto-legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in  cui
i Sindaci sono autorizzati  ad  adottare  provvedimenti  di  pubblica
sicurezza e di ordine pubblico. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: De Siervo 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella