Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 593  del  codice  di  procedura
penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio  2006,  n.
46  (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale   in   materia   di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art.  10,
comma 2, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 111 della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Trieste  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Napolitano 
                       Il cancelliere: Milana 
    Depositata in cancelleria il 2 luglio 2009. 
                       Il cancelliere: Milana