Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma
2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e  per  evitare
la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel  settore
radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti  radiotelevisive
locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una
testata identificativi che richiamino in tutto o in parte  quelli  di
una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli
legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella