Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis, primo
comma, del codice di procedura civile, come modificato  dall'art.  16
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche  al  codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione in  funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), nella  parte  in  cui  non  prevede  la
esperibilita' del rimedio della revocazione per errore di  fatto,  ai
sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4),  cod.  proc.  civ.,  per  le
ordinanze pronunciate dalla Corte di  cassazione  a  norma  dell'art.
375, primo comma, n. 1), dello stesso codice. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Grossi 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella