Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma
132, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004), e dell'art.  47  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella