LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1164/2007 proposto dal sig. Diego Vendramini, con il patrocinio dell'avv. Franco Fedozzi del Foro di Rovigo, con studio in piazzale D'Annunzio n. 32/A; Contro il Comune di Badia Polesine nella persona del Sindaco pro tempore Meneghin Paolo e contro il Servizio Riscossione Tributi Equitalia Polis S.p.a. (gia' Gest Line S.p.a.) Concessionaria di Rovigo con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pavanello. Avverso la sentenza n. 90-01-06 del 1° dicembre 2006 depositata il 3 gennaio 2007, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo. Atto impugnato: Cartella di pagamento n. 099 2001 0041115244. F a t t o Il sig. Diego Vendramini proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale allo stesso notificata il 23 marzo 2006 dal Servizio Riscossione Tributi Gest Line S.p.a., relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta comunale ICI per gli anni dal 1993 al 1998. Il ricorrente con il proposto ricorso eccepiva: 1) L'illegittimita' dell'impugnata cartella per decadenza dell'iscrizione nel ruolo, risultando la stessa effettuata oltre il termine previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e della notifica della stessa avvenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dalla E 156/2005. 2) L'illegittimita' della cartella esattoriale perche' priva della sottoscrizione e/o del nominativo del soggetto responsabile del procedimento. 3) La nullita' della cartella esattoriale per assoluta carenza di motivazione. 4) L'illegittimita' dell'irrogazione di piu' sanzioni per violazioni diverse della stessa specie in dispregio di quanto previsto dall'art. 12, comma 5 del d.lgs 99/2000. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Badia Polesine, sia la Gest Line S.p.a., chiedendo entrambi il rigetto delle eccezioni proposte dal contribuente perche' infondate in fatto ed in diritto. All'udienza fissata per la discussione il ricorrente eccepiva la nullita' per inesistenza della notifica della cartella esattoriale de quo mancando traccia della relativa relata. La Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo Sezione I rigettava il ricorso ritenendolo infondato sia in relazione all'eccezione pregiudiziale di nullita' della notifica dell'impugnata cartella esattoriale, comportando, l'omessa compilazione della relata una mera irregolarita' formale, tale da non inficiare la regolarita' e la validita' dell'atto, sia in relazione alle altre diverse doglianze espresse dal contribuente. Detta sentenza, era ritualmente impugnata dal sig. Vendramini il quale contestava: 1) La nullita' della sentenza per carenza di motivazione o motivazione meramente apparente; 2) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui non ritiene sussistere la nullita' e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 148, 149 e seguenti c.p.c. 3) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui non ritiene applicabile al caso in esame l'ipotesi di c.d. «indefinita soggezione» di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/73. 4) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui non accoglie l'eccezione di illegittimita' dell'impugnata cartella esattoriale perche' priva di sottoscrizione e/o dell'indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento. 5) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui rigetta l'eccezione di carenza di motivazione della cartella impugnata. 6) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui non accoglie i'eccezione riguardante l'illegittimita' dell'irrogazione di piu' sanzioni per molteplici violazioni della stessa specie. Nelle more del giudizio, e successivamente all'entrata in vigore dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. mille proroghe), convertito con la legge 28 febbraio 2008 n. 3 1, parte ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 111 della Costituzione. Cio' premesso codesto Collegio R i t i e n e a) Per cio' che riguarda la rilevanza della questione sollevata dalla parte appellante, ai fini di una corretta decisione del giudizio, la stessa appare sicuramente fondamentale, posto che la recente normativa introdotta con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, al suo art. 36, comma 4-ter espressamente prevede che: «La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, contiene altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella stessa. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». Tale disposizione, contiene due norme riguardanti identiche fattispecie: l'una destinata a sanzionare con la nullita' le cartelle esattoriali prive di determinati requisiti, l'altra volta a sanare quelle stesse cartelle. L'unico discrimine per l'applicazione delle diverse previsioni normative e a data dell'i 6 2008, risultando, le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento affette da nullita' o sanate a seconda del momento della loro emissione. La norma in questione, dunque, come detto, esplicando il proprio effetto in relazione alle cartelle emesse precedentemente la propria entrata in vigore, coinvolge anche quella impugnata con il ricorso de quo, impedendo, quindi, la possibilita' di' ritenere fondata la questione pregiudiziale sollevata dal contribuente, questione che se accolta positivamente, in linea, per altro, con la piu' recente giurisprudenza di legittimita' e di merito, consentirebbe di disporre la totale riforma dell'impugnata decisione esonerando dall'esame delle altre eccezioni sollevate dall'appellante. Ad avviso di codesta Commissione Regionale, appare di tutta evidenza, dunque, la necessita' della preventiva risoluzione della questione riguardante la nullita' della cartella impugnata rispetto alle altre diverse eccezioni poste, come detto dal contribuente. b) Circa la non manifesta infondatezza della questione sollevata dal sig. Vendramini si Osserva: 1) la norma in contestazione, nella parte in cui dispone che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del i giugno 2008 non e' causa di nullita' delle stesse, si pone in palese contrasto con i principi generali e con le norme costituzionali richiamate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 il cui art. 1 cosi' recita: «Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53, e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogte o niodficate solo espressamente e mai da leggi speciali.». Innanzitutto va rilevato che l'art. 36, comma 4 del d.l. n. 248/2007 cosi' come convertito dalla legge n. 31/2008 ha, di fatto efficacia abrogativa degli artt. 3 e 7 del citato «statuto del contribuente» e cio' senza alcun espresso richiamo a dette norme, che, lo si ripete costituiscono principi generali attuativi di precetti costituzionali. In particolare, tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui, con l'esonero dell'indicazione del responsabile del procedimento per le cartelle emesse prima del primo giugno 2008, non garantisce l'imparzialita' della pubblica amministrazione e viola il principio, sancito dal secondo comma del citato art. 97, di responsabilita' dei funzionari. 2) Incostituzionalita' dell'art. 36, comma 4 del d.l. n. 248/2007 cosi' come convertito dalla legge n. 31/2008 in relazione agli att. 3, 53, 97 e 111 della Costituzione L'articolo di legge in contestazione di fatto esplica la propria efficacia, sanando retroattivamente comportamenti della pubblica amministrazione e dei soggetti concessionari, esercenti attivita' di pubblico servizio in regime sostanzialmente pubblicistico, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalle citate norme costituzionali. a) La disposizione, in dispregio del principio di uguaglianza dei cittadini di cui ai richiamati artt. 3, 53 della Costituzione, dispone un avverso trattamento per situazioni sostanzialmente identiche, penalizzando colui che abbia ricevuto la cartella esattoriale oggetto di impugnazione, in un momento anteriore al primo giugno 2008. In detta ipotesi la norma, la cui costituzionalita' e' posta in discussione, vincola la decisione del Giudice circa la legittimita' delle situazioni anteriori a tale data. b) Il citato art. 36, comma 4 viola altresi', il principio di' imparzialita' dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. Infatti, il richiamato art. 97, coerentemente con il principio di uguaglianza di cui al precedente art. 3, stabilisce, come e' noto, che le disposizioni di legge debbono garantire oltre al buon andamento dei pubblici uffici, anche l'imparzialita' degli stessi. Viceversa l'articolo de quo appare palesemente finalizzato a ovviare ai vizi nella formazione degli atti, creando una disparita' di trattamento tra i cittadini contribuenti, attraverso il piu' volte evidenziato meccanismo della sanatoria retroattiva. c) La norma in discussione viola il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione. Essa garantisce, con una statuizione che esplica i propri effetti retroattivamente, unicamente gli interessi della Pubblica Amministrazione, parte processuale nei giudizi gia' in corso, in dispregio del citato principio del giusto processo, oltre che dei principi del-la certezza del diritto e della parita' delle parti. Si rileva che il legislatore con tale disposizione, da un lato nel regolamentare gli atti futuri, di fatto recepisce cio' che la giurisprudenza pressoche' uniformemente indicava, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dall'altro, con l'esclusione dell'applicabilita' della sanzione della nullita' per gli atti, privi della dovuta sottoscrizione, emessi precedentemente al primo giugno 2008, opera una forzata protezione degli interessi erariali, in dispregio dei richiamati principi costituzionali di uguaglianza e del giusto processo. In conclusione, dunque, richiamando anche quanto codesta Ill.ma Corte ebbe a chiarire e cioe' che il legislatore e' legittimato ad emanare norme retroattive, purche' trovino «adeguata giustficazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti.» (Corte costituzionale sent. n. 432 del 1997), la Commissione regionale di Venezia.