LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   1164/2007
proposto dal sig.  Diego  Vendramini,  con  il  patrocinio  dell'avv.
Franco Fedozzi del Foro di Rovigo, con studio in piazzale  D'Annunzio
n. 32/A; 
    Contro il Comune di Badia Polesine nella persona del Sindaco  pro
tempore Meneghin Paolo  e  contro  il  Servizio  Riscossione  Tributi
Equitalia Polis S.p.a. (gia'  Gest  Line  S.p.a.)  Concessionaria  di
Rovigo con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pavanello. 
    Avverso la sentenza n. 90-01-06 del 1° dicembre  2006  depositata
il  3  gennaio  2007,  pronunciata   dalla   Commissione   Tributaria
Provinciale di Rovigo. 
    Atto impugnato: Cartella di pagamento n. 099 2001 0041115244. 
                              F a t t o 
    Il sig. Diego Vendramini proponeva ricorso  avverso  la  cartella
esattoriale allo stesso notificata il  23  marzo  2006  dal  Servizio
Riscossione Tributi Gest Line S.p.a., relativa all'iscrizione a ruolo
dell'imposta comunale ICI per gli anni dal 1993 al 1998. 
    Il ricorrente con il proposto ricorso eccepiva: 
    1)  L'illegittimita'  dell'impugnata   cartella   per   decadenza
dell'iscrizione nel ruolo, risultando la stessa effettuata  oltre  il
termine previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre  1992
e della notifica della stessa avvenuta successivamente alla  scadenza
del termine previsto dalla E 156/2005. 
    2) L'illegittimita'  della  cartella  esattoriale  perche'  priva
della sottoscrizione e/o del nominativo del soggetto responsabile del
procedimento. 
    3) La nullita' della cartella esattoriale per assoluta carenza di
motivazione. 
    4)  L'illegittimita'  dell'irrogazione  di  piu'   sanzioni   per
violazioni  diverse  della  stessa  specie  in  dispregio  di  quanto
previsto dall'art. 12, comma 5 del d.lgs 99/2000. 
    Si costituivano in giudizio sia il Comune di Badia Polesine,  sia
la Gest Line S.p.a., chiedendo entrambi il  rigetto  delle  eccezioni
proposte dal contribuente perche' infondate in fatto ed in diritto. 
    All'udienza fissata per la discussione il ricorrente eccepiva  la
nullita' per inesistenza della notifica della cartella esattoriale de
quo mancando traccia della relativa relata. 
    La  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Rovigo  Sezione   I
rigettava  il  ricorso  ritenendolo  infondato   sia   in   relazione
all'eccezione pregiudiziale di nullita' della notifica dell'impugnata
cartella esattoriale, comportando, l'omessa compilazione della relata
una mera irregolarita' formale, tale da non inficiare la  regolarita'
e la  validita'  dell'atto,  sia  in  relazione  alle  altre  diverse
doglianze espresse dal contribuente. 
    Detta sentenza, era ritualmente impugnata dal sig. Vendramini  il
quale contestava: 
    1) La nullita'  della  sentenza  per  carenza  di  motivazione  o
motivazione meramente apparente; 
    2) Erroneita' della sentenza relativamente al  capo  in  cui  non
ritiene sussistere la nullita' e/o inesistenza della  notifica  della
cartella  di  pagamento  per  violazione  dell'art.  26  del   d.P.R.
602/1973, dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 148,  149  e
seguenti c.p.c. 
    3) Erroneita' della sentenza relativamente al  capo  in  cui  non
ritiene applicabile al caso in esame l'ipotesi  di  c.d.  «indefinita
soggezione» di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/73. 
    4) Erroneita' della sentenza relativamente al  capo  in  cui  non
accoglie  l'eccezione  di  illegittimita'   dell'impugnata   cartella
esattoriale perche' priva di sottoscrizione e/o dell'indicazione  del
nominativo del soggetto responsabile del procedimento. 
    5) Erroneita' della sentenza relativamente al capo in cui rigetta
l'eccezione di carenza di motivazione della cartella impugnata. 
    6) Erroneita' della sentenza relativamente al  capo  in  cui  non
accoglie i'eccezione riguardante l'illegittimita' dell'irrogazione di
piu' sanzioni per molteplici violazioni della stessa specie. 
    Nelle more del giudizio, e successivamente all'entrata in  vigore
dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31  dicembre  2007  n.  248  (c.d.
mille proroghe), convertito con la legge 28 febbraio  2008  n.  3  1,
parte ricorrente sollevava questione di  legittimita'  costituzionale
di detta norma, in riferimento agli artt. 3, 23, 24,  53,  97  e  111
della Costituzione. 
    Cio' premesso codesto Collegio 
                            R i t i e n e 
    a) Per cio' che riguarda la rilevanza della  questione  sollevata
dalla parte  appellante,  ai  fini  di  una  corretta  decisione  del
giudizio, la stessa appare sicuramente  fondamentale,  posto  che  la
recente normativa introdotta con il D.L. 31 dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, al suo art. 36, comma
4-ter espressamente prevede che: «La cartella  di  pagamento  di  cui
all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973 n. 602 e successive modificazioni, contiene altresi', a pena  di
nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
cartella stessa. Le disposizioni di  cui  al  periodo  precedente  si
applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della  riscossione  a
decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili
dei procedimenti  nelle  cartelle  di  pagamento  relative  ai  ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». 
    Tale  disposizione,  contiene  due  norme  riguardanti  identiche
fattispecie: l'una destinata a sanzionare con la nullita' le cartelle
esattoriali prive di determinati requisiti, l'altra  volta  a  sanare
quelle stesse cartelle. 
    L'unico discrimine per l'applicazione  delle  diverse  previsioni
normative e a data dell'i  6  2008,  risultando,  le  cartelle  prive
dell'indicazione  del  responsabile  del  procedimento   affette   da
nullita' o sanate a seconda del momento della loro emissione. 
    La norma in questione, dunque, come detto, esplicando il  proprio
effetto in relazione alle cartelle emesse precedentemente la  propria
entrata in vigore, coinvolge anche quella impugnata con il ricorso de
quo, impedendo, quindi,  la  possibilita'  di'  ritenere  fondata  la
questione pregiudiziale sollevata dal contribuente, questione che  se
accolta positivamente, in linea,  per  altro,  con  la  piu'  recente
giurisprudenza di legittimita' e di merito, consentirebbe di disporre
la totale  riforma  dell'impugnata  decisione  esonerando  dall'esame
delle altre eccezioni sollevate dall'appellante. 
    Ad avviso di  codesta  Commissione  Regionale,  appare  di  tutta
evidenza, dunque, la necessita' della  preventiva  risoluzione  della
questione riguardante la nullita' della cartella  impugnata  rispetto
alle altre diverse eccezioni poste, come detto dal contribuente. 
    b) Circa la non manifesta infondatezza della questione  sollevata
dal sig. Vendramini si Osserva: 
        1) la norma in contestazione, nella parte in cui dispone  che
la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del i giugno
2008 non e' causa  di  nullita'  delle  stesse,  si  pone  in  palese
contrasto con i principi  generali  e  con  le  norme  costituzionali
richiamate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 il  cui  art.  1  cosi'
recita: «Le disposizioni della presente legge,  in  attuazione  degli
artt. 3, 23, 53, e  97  della  Costituzione,  costituiscono  principi
generali dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere  derogte  o
niodficate solo espressamente e mai da leggi speciali.». 
    Innanzitutto va rilevato che l'art.  36,  comma  4  del  d.l.  n.
248/2007 cosi' come convertito dalla legge n. 31/2008  ha,  di  fatto
efficacia abrogativa degli artt.  3  e  7  del  citato  «statuto  del
contribuente» e cio' senza alcun espresso  richiamo  a  dette  norme,
che, lo  si  ripete  costituiscono  principi  generali  attuativi  di
precetti costituzionali. 
    In particolare, tale disposizione si pone in contrasto con l'art.
97  della  Costituzione,  nella   parte   in   cui,   con   l'esonero
dell'indicazione del responsabile del procedimento  per  le  cartelle
emesse prima del primo giugno 2008,  non  garantisce  l'imparzialita'
della pubblica amministrazione e  viola  il  principio,  sancito  dal
secondo comma del citato art. 97, di responsabilita' dei funzionari. 
    2) Incostituzionalita' dell'art. 36, comma 4 del d.l. n. 248/2007
cosi' come convertito dalla legge n. 31/2008 in relazione  agli  att.
3, 53, 97 e 111 della Costituzione 
    L'articolo di legge in contestazione di fatto esplica la  propria
efficacia,  sanando  retroattivamente  comportamenti  della  pubblica
amministrazione e dei soggetti concessionari, esercenti attivita'  di
pubblico servizio in regime sostanzialmente pubblicistico,  ponendosi
in contrasto con quanto previsto dalle citate norme costituzionali. 
    a) La disposizione, in dispregio del principio di uguaglianza dei
cittadini di cui  ai  richiamati  artt.  3,  53  della  Costituzione,
dispone  un  avverso  trattamento  per   situazioni   sostanzialmente
identiche,  penalizzando  colui  che  abbia  ricevuto   la   cartella
esattoriale oggetto di impugnazione, in un momento anteriore al primo
giugno 2008. 
    In detta ipotesi la norma, la cui costituzionalita' e'  posta  in
discussione, vincola la decisione del Giudice circa  la  legittimita'
delle situazioni anteriori a tale data. 
    b) Il citato art. 36, comma 4 viola altresi',  il  principio  di'
imparzialita'  dell'Amministrazione  sancito   dall'art.   97   della
Costituzione. Infatti, il richiamato art. 97,  coerentemente  con  il
principio di uguaglianza di cui al  precedente  art.  3,  stabilisce,
come e' noto, che le disposizioni di legge debbono garantire oltre al
buon andamento  dei  pubblici  uffici,  anche  l'imparzialita'  degli
stessi. 
    Viceversa l'articolo de  quo  appare  palesemente  finalizzato  a
ovviare ai vizi nella formazione degli atti, creando  una  disparita'
di trattamento tra i cittadini contribuenti, attraverso il piu' volte
evidenziato meccanismo della sanatoria retroattiva. 
    c) La norma in discussione viola il principio del giusto processo
sancito dall'art. 111 della Costituzione. 
    Essa garantisce, con una statuizione che esplica i propri effetti
retroattivamente,   unicamente   gli   interessi    della    Pubblica
Amministrazione, parte processuale nei  giudizi  gia'  in  corso,  in
dispregio del citato principio del giusto  processo,  oltre  che  dei
principi del-la certezza del diritto e della parita' delle parti. 
    Si rileva che il legislatore con tale disposizione,  da  un  lato
nel regolamentare gli atti futuri, di fatto  recepisce  cio'  che  la
giurisprudenza pressoche' uniformemente indicava,  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 7 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,
dall'altro, con l'esclusione dell'applicabilita' della sanzione della
nullita' per gli atti,  privi  della  dovuta  sottoscrizione,  emessi
precedentemente al primo giugno 2008, opera  una  forzata  protezione
degli  interessi  erariali,  in  dispregio  dei  richiamati  principi
costituzionali di uguaglianza e del giusto processo. 
    In conclusione, dunque, richiamando anche quanto  codesta  Ill.ma
Corte ebbe a chiarire e cioe' che il legislatore  e'  legittimato  ad
emanare norme retroattive, purche' trovino  «adeguata  giustficazione
sul piano della ragionevolezza e non  si  pongano  in  contrasto  con
altri valori ed interessi costituzionalmente protetti  cosi'  da  non
incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere
dalle leggi precedenti.»  (Corte  costituzionale  sent.  n.  432  del
1997), la Commissione regionale di Venezia.