P. Q. M. 
    Il giudice del lavoro, visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 295
c.p.c.; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con gli artt. 38, secondo  comma,  36  e  3  Cost.  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della legge n.  247
del 2007 nella  parte  in  cui  prevede  il  blocco  integrale  della
perequazione automatica delle pensioni  superiori  a  otto  volte  il
trattamento minimo Inps; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria la notifica dell'ordinanza alle parti, al
Presidente del Consiglio dei ministri, e la  comunicazione  alle  due
Camere del Parlamento. 
    Si comunichi. 
        Vicenza, addi' 16 aprile 2009 
                    Il giudice del lavoro: Perina