P. Q. M. Il giudice del lavoro, visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della legge n. 247 del 2007 nella parte in cui prevede il blocco integrale della perequazione automatica delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo Inps; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria la notifica dell'ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione alle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Vicenza, addi' 16 aprile 2009 Il giudice del lavoro: Perina