Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara che: 
        a) non spettava al Collegio per i reati  ministeriali  presso
il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della
Repubblica perche' questi desse  comunicazione  al  Presidente  della
Camera dei deputati, ai sensi  dell'art.  8,  comma  4,  della  legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche  degli  articoli  96,
134 e 135 della Costituzione e della legge  costituzionale  11  marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per  i  reati  di  cui
all'art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4
aprile 2005, con  il  quale  detto  Collegio  ha  escluso  la  natura
ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a  disporre
la  trasmissione  degli   atti   stessi   all'autorita'   giudiziaria
competente; 
        b) non spettava al Tribunale di Livorno,  sezione  distaccata
di  Cecina,  omettere  di  rilevare  che  non  era  stata  data   dal
Procuratore  della  Repubblica  la   comunicazione   del   suindicato
provvedimento  del  Collegio  per  i  reati  ministeriali  presso  il
Tribunale di Firenze e di adottare  i  provvedimenti  conseguenti  di
competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Frigo 
                       Il cancelliere: Milana 
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. 
                       Il cancelliere: Milana