Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che: a) non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perche' questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorita' giudiziaria competente; b) non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Frigo Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. Il cancelliere: Milana