P. Q. M.  
    Visti gli artt. 134 Cost., 1,  legge  n.  1/1948,  23,  legge  n.
87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107,
l08, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ. in rapporto agli artt. 2, 3 e 29
Cost., nella parte in cui, complessivamente valutati, non  consentono
agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso
sospende il presente giudizio,  disponendo  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alle parti, al procuratore generale ed al Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Trento, addi' 9 luglio 2009 
                        Il Presidente: Avolio 
                                     Il consigliere estensore: Maione