P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza ai fini del presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., Sospende il corso del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Rende edotti le parti e i difensori presenti in udienza. La Spezia, addi' 16 luglio 2009 Il Presidente: De Bellis Il giudice estensore: Pavich