P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza ai fini del  presente  giudizio  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2 c.p.p., nei termini e per le ragioni di cui  in
parte motiva, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 
    Sospende il corso del presente giudizio; 
    Ordina l'immediata trasmissione  dei  relativi  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina che la cancelleria  notifichi  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Rende edotti le parti e i difensori presenti in udienza. 
        La Spezia, addi' 16 luglio 2009 
 
                      Il Presidente: De Bellis 
 
 
                                         Il giudice estensore: Pavich