Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del suo Presidente per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale 6 agosto 2009, n. 19, recante: «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)». F a t t o e d i r i t t o Con la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2009 e' stato approvato il piano di cattura dei richiami vivi, riportato all'Allegato A, per la stagione venatoria 2009/2010, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (legge quadro sulla cattura di richiami vivi). Detta legge, che si compone di un unico articolo, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. Innanzitutto la potesta' in concreto esercitata in materia di autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell'Allegato A della legge in esame, autorizzazione che l'art. 4, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconosce alle regioni, risulta esercitata in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla normativa comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica che subordina (art. 9 della dir. 409/79/CEE) la possibilita' di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantita' alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalita' selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio. Sotto tale profilo si configura la violazione del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., non avendo la Regione Lombardia rispettato le misure dettate dalla direttiva sopra citata (come del resto confermato dal parere negativo dell'ISPRA del 9 giugno 2009). Ma l'intervento regionale si pone in contrasto anche con i principi stabiliti dal legislatore statale con la richiamata legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», il cui art. 4, pur rimettendo alla competenza regionale l'autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi (comma 3) implica che detta potesta' sia esercitata non solo nel rispetto del diritto comunitario, come sopra rilevato, ma anche dei principi stabiliti dal legislatore statale con la predetta normativa, che richiede espressamente il parere favorevole dell'ISPRA, e con la legge quadro regionale in materia di cattura dei richiami vivi, l.r. n. 5/2007, della quale la legge all'esame e' attuazione. La disposizione statale sopra richiamata costituisce indubbiamente una misura minima di tutela e, quindi. inderogabile per il legislatore regionale; il suo mancato rispetto, dunque, fa venir meno quegli standards minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando in tal modo violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, infatti, l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite a interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536; id. 22 dicembre 2006, n. 441).