Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui  Uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei  confronti  della
Regione Lombardia, in persona del suo Presidente per la  declaratoria
della illegittimita' costituzionale della legge  regionale  6  agosto
2009, n. 19, recante: «Approvazione del piano di cattura dei richiami
vivi per  la  stagione  venatoria  2009/2010  ai  sensi  della  legge
regionale 5 febbraio 2007, n.  3  (Legge  quadro  sulla  cattura  dei
richiami vivi)». 
 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
 
    Con la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2009 e' stato approvato
il piano di cattura dei richiami vivi, riportato all'Allegato A,  per
la stagione venatoria 2009/2010, ai sensi  della  legge  regionale  5
febbraio 2007, n. 3 (legge quadro sulla cattura di richiami vivi). 
    Detta legge, che si compone  di  un  unico  articolo,  presenta i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
    Innanzitutto la potesta' in concreto  esercitata  in  materia  di
autorizzazione alla gestione degli  impianti  per  la  cattura  delle
specie indicate nell'Allegato A della legge in esame,  autorizzazione
che l'art. 4, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconosce
alle regioni, risulta esercitata in assenza dei presupposti  e  delle
condizioni poste dalla normativa comunitaria in materia di protezione
della fauna selvatica che subordina (art. 9 della dir. 409/79/CEE) la
possibilita' di autorizzare  in  deroga  la  cattura  di  determinate
specie di uccelli in piccole quantita'  alla  comprovata  assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni  rigidamente
controllate e all'impiego di  modalita'  selettive  in  modo  che  le
catture  vengano  effettuate  solo  nella   misura   in   cui   siano
strettamente  necessarie  a  soddisfare  le   richieste   del   mondo
venatorio. 
    Sotto  tale  profilo  si  configura  la  violazione  del  vincolo
comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost.,  non  avendo  la
Regione Lombardia rispettato le misure dettate dalla direttiva  sopra
citata (come del resto confermato dal parere negativo dell'ISPRA  del
9 giugno 2009). 
    Ma l'intervento regionale  si  pone  in  contrasto  anche  con  i
principi stabiliti dal legislatore statale con la richiamata legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», il cui art. 4,  pur
rimettendo   alla   competenza   regionale   l'autorizzazione    alla
approvazione del piano di cattura dei richiami vivi (comma 3) implica
che detta potesta' sia esercitata non solo nel rispetto  del  diritto
comunitario, come sopra rilevato, ma anche dei principi stabiliti dal
legislatore  statale  con  la  predetta   normativa,   che   richiede
espressamente il parere favorevole dell'ISPRA, e con la legge  quadro
regionale in materia di cattura dei richiami vivi,  l.r.  n.  5/2007,
della quale la legge all'esame e' attuazione. 
      
    La   disposizione   statale    sopra    richiamata    costituisce
indubbiamente una misura minima di tutela e, quindi. inderogabile per
il legislatore regionale; il suo mancato rispetto, dunque,  fa  venir
meno quegli standards  minimi  e  uniformi  di  tutela  della  fauna,
risultando in tal modo violata l'esigenza di tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  ai   sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. 
    Come  chiarito  dalla  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale,  infatti,  l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)   della
Costituzione, esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne  la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  ponendo   un   limite   a
interventi  regionali  che   possono   pregiudicare   gli   equilibri
ambientali (Corte cost. 20 dicembre 2002, n.  536;  id.  22  dicembre
2006, n. 441).