Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art.
2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come  modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con
modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2  dicembre  2005,
n. 248 -, sollevata, in riferimento al secondo  comma  dell'art.  102
della Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  regionale  della
Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola