P. Q. M. 
 
    Poiche' il giudizio non puo'  essere  definito  indipendentemente
dalla  risoluzione  della  pregiudiziale  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, nel testo come modificato con il d.l. 8 agosto 1996, n.  437,
convertito  in  legge  24  ottobre  1996,  n.  556,   apparendo   non
manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita'  della  norma
di legge suddetta in relazione al disposto degli artt.  3,  24,  111,
secondo comma Cost. come da motivazione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in  relazione
agli artt. 3, 24, 111, secondo comma Cost., la suddetta questione  di
legittimita' costituzionale; 
    Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Camera di consiglio il giorno 2 marzo 2009. 
        Venezia, addi' 7 maggio 2009 
 
              Il vice Presidente di sezione: Schiesaro 
 
 
                                      Il giudice tributario: Corletto