P. Q. M. Poiche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo come modificato con il d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, apparendo non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' della norma di legge suddetta in relazione al disposto degli artt. 3, 24, 111, secondo comma Cost. come da motivazione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111, secondo comma Cost., la suddetta questione di legittimita' costituzionale; Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Camera di consiglio il giorno 2 marzo 2009. Venezia, addi' 7 maggio 2009 Il vice Presidente di sezione: Schiesaro Il giudice tributario: Corletto