P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16 comma  1,  ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998  e  62-bis  del  decreto
legislativo n. 274/2000, introdotti dall'art. 1, commi 16 e 17  della
legge n. 94/2009, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e  117
della Costituzione; 
    Sospende i processi in corso e ordina la trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale; 
    Dispone che l'ordinanza, di cui e' stata data lettura alle  parti
all'udienza del 5 ottobre 2009,  sia  notificata  agli  imputati,  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Gubbio, addi' 14 ottobre 2009 
 
                      Il giudice pace: Smacchi