P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16 comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998 e 62-bis del decreto legislativo n. 274/2000, introdotti dall'art. 1, commi 16 e 17 della legge n. 94/2009, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione; Sospende i processi in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza, di cui e' stata data lettura alle parti all'udienza del 5 ottobre 2009, sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gubbio, addi' 14 ottobre 2009 Il giudice pace: Smacchi