P. Q. M. 
 
    Letto e applicato l'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87
solleva  d'ufficio  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 449, quarto comma  del  codice  di  procedura  penale,  per
violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione,  nella  parte  in
cui non prevede che il giudice investito del  giudizio  direttissimo,
constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli  atti  al
pubblico ministero. 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
cancelleria alle parti (p.m., imputato e  difensore),  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei Deputati e del Senato. 
    Manda alla cancelleria per la  trasmissione  dell'ordinanza  alla
Corte, corredata di copia degli atti processuali e della prova  della
notificazione e delle comunicazioni anzidette. 
    Taranto, addi' 30 settembre 2009 
 
                        Il giudice: La Marca