P. Q. M. Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 449, quarto comma del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria alle parti (p.m., imputato e difensore), al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Manda alla cancelleria per la trasmissione dell'ordinanza alla Corte, corredata di copia degli atti processuali e della prova della notificazione e delle comunicazioni anzidette. Taranto, addi' 30 settembre 2009 Il giudice: La Marca