P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 comma  2
legge 11 febbraio 1953, n. 87, dichiara ammissibile, rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 23 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775)
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante: «Disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento  delle  acque  reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla  protezione  delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati  provenienti  da  fonti
agricole», a seguito delle disposizioni correttive ed integrative  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e segnatamente del
comma quarto nella parte in cui prevede che «Nel caso  di  violazione
del disposto del comma 1... (omissis) il contravventore, fatti  salvi
ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle  leggi  vigenti,
e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
lire  cinque  milioni»,  a  lire  cinquanta  milioni  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente procedimento, stralciato  dal
procedimento principale, e l'immediata trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Firenze, addi' 3 marzo 2009 
 
                         Il giudice: Nencini