P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 comma 2 legge 11 febbraio 1953, n. 87, dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e segnatamente del comma quarto nella parte in cui prevede che «Nel caso di violazione del disposto del comma 1... (omissis) il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni», a lire cinquanta milioni per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento, stralciato dal procedimento principale, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 3 marzo 2009 Il giudice: Nencini