P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio civile iscritto al n. RG. 20039/2008 su ricorso principale di Umberto Bossi ed incidentale di Paola Braggion ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e chiede che la Corte: dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando provvedimenti consequenziali; dichiari che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi, oggetto della domanda di condanna al risarcimento del danno ed alla riparazione pecuniaria proposta in suo confronto da Paola Braggion e sulla quale pendono i ricorsi per cassazione iscritti al n. RG 20039/2008, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; od in subordine che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi, per la quali e' stata pronunziata condanna a favore di Paola Braggion dalla Corte d'appello di Brescia con la sentenza 27 febbraio 2008, n. 188 ed in relazione alla quale pende il ricorso per cassazione proposto dall'onorevole Bossi iscritto al n. RG 20039/2008 di questa Corte, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Ordina che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza, sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il giorno 22 gennaio 2009, nella Camera di consiglio. Il Presidente, relatore ed estensore: Vittoria Avvertenza L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 332/2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, lÂȘ s.s., n. 50 del 16 dicembre 2009.