P. Q. M. 
 
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione;   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87; 1 delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale  di  cui  alla  deliberazione   della   stessa   Corte
costituzionale in data 16 marzo 1956; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 49 e 51 della
Costituzione, degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960,  n.  570
(t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali),  nella  parte  in  cui  non  prevedono  il
sindacato, da parte dell'Ufficio elettorale centrale,  in  ordine  al
rispetto, da parte dei presentatori delle liste,  delle  disposizioni
statutarie o di legge in ordine alla presentazione delle  candidature
ed alla partecipazione  del  partito  politico  ad  una  competizione
elettorale; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  con  la  prova   delle   avvenute   notificazioni   e
comunicazioni di cui al punto che segue; 
    Dispone che, a cura della segreteria del Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Lecce nella Camera di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2009. 
 
                       Il Presidente: Ravalli 
 
 
                                                   L'estensore: Viola