P. Q. M. 
 
      
      
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 1 e 23, legge  11
marzo 1953, n.87; 
    Rilevando, con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale
n. 67/2009 a carico di Korama Juliet, l'applicazione  dell'art.10-bis
d.lgs. n. 286/98, dichiara rilevante e non manifestatamene  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis,  d.lgs.
n. 286 del  1998,  come  introdotto  dalla legge  94  del  2009,  con
riferimento agli artt.  2,  3,  10,  25  secondo  e  terzo  comma  in
relazione agli articoli 13 e 27 della Costituzione e art. 111  stessa
Carta; 
    Dispone la sospensione del procedimento e la  trasmissione  degli
atti alla Corte Costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa
al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Orvieto, addi' 27 ottobre 2009 
 
                    Il Giudice di pace: Guadagno