P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117 primo comma Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), legge 22 aprile 2005 n.69 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino, alle stesse condizioni del cittadino italiano; Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per la comunicazione prevista dall'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Cosi' deciso in Roma il giorno 24 settembre 2009. Il Presidente: Mannino Il consigliere estensore: Lanza