P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, 27,  terzo  comma,  e  117  primo  comma  Cost.,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  comma  1,
lettera r), legge 22 aprile 2005 n.69 nella parte in cui non  prevede
il rifiuto della consegna del residente non  cittadino,  alle  stesse
condizioni del cittadino italiano; 
    Sospende il giudizio, ordinando che, a  cura  della  cancelleria,
siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e  di  darne  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Manda alla cancelleria per la  comunicazione  prevista  dall'art.
22, comma 5, legge n. 69 del 2005. 
    Cosi' deciso in Roma il giorno 24 settembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Mannino 
 
 
                                      Il consigliere estensore: Lanza