P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e  76
della Costituzione degli articoli 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005  e
dell'art. 9 del d.P.R. n. 254/2006  e  quindi  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale; 
    Sospende il presente giudizio in corso in attesa della  decisione
della Corte costituzionale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale in Roma; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  di
comunicarla ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Prato, addi' 21 marzo 2009 
 
                     Il Giudice di pace: Soccio