P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione degli articoli 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 e quindi solleva questione di legittimita' costituzionale; Sospende il presente giudizio in corso in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Prato, addi' 21 marzo 2009 Il Giudice di pace: Soccio