P. Q. M. Visti gli articoli 137 Cost, 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Ritenuto che il giudizio penale non possa essere definito indipendentemente dalla decisione in merito al profilo di incostituzionalita' dedotto; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Missaglia, addi' 26 novembre 2009 Il Giudici di pace: Bagala'