P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 137 Cost, 1, legge n.  1/1948,  23,  legge  n.
87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Ritenuto  che  il  giudizio  penale  non  possa  essere  definito
indipendentemente  dalla  decisione   in   merito   al   profilo   di
incostituzionalita' dedotto; 
    Solleva d'ufficio la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10-bis del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286
introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio  2009,  n.  94
con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Missaglia, addi' 26 novembre 2009 
 
                     Il Giudici di pace: Bagala'