P. Q. M. a) rimette gli atti alla Corte costituzionale, perche' decida in ordine alla compatibilita' dell'art. 546, primo comma con gli artt. 3, 24, 97, 111 Cost.; b) sospende la presente procedura fino alla decisione del Giudice delle leggi; c) manda alla cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio del ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pozzuoli, addi' 18 settembre 2009 Il giudice: Lepre