P. Q. M. 
 
    a) rimette gli atti alla Corte costituzionale, perche' decida  in
ordine alla compatibilita' dell'art. 546, primo comma con  gli  artt.
3, 24, 97, 111 Cost.; 
    b) sospende la presente procedura fino alla decisione del Giudice
delle leggi; 
    c) manda alla  cancelleria  perche'  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  del  ministri  e
comunicata  dal  cancelliere  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Pozzuoli, addi' 18 settembre 2009 
 
                          Il giudice: Lepre