Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata a separate  pronunce  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  113,  proposte  dalla
Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma
6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  113,
nella parte in  cui  prevede  che  «i  destinatari  della  riduzione,
prioritariamente, devono essere individuati tra le comunita'  che  si
trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri
sopra il livello del mare»; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma
6-bis, del decreto-legge n. 112 del  2008  nella  parte  in  cui  non
prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze «d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)»; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del  2008
avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti  erariali  a
favore delle comunita' montane promossa, in  riferimento  agli  artt.
117, quarto comma, e 119 della Costituzione,  dalla  Regione  Liguria
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola