P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 comma 3° della legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 2, comma 1, 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1, 81 comma 4, 97 comma 1, 103 comma 2 e 113 comma 1 della Costituzione, della disposizione di cui all'art. 17 comma 30-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, modificata dall'art. 1 comma 1 lett. c del decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141, limitatamente ai periodi secondo e terzo, in cui recita. «Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale»; Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Spese riservate al merito. Cosi' disposto in Napoli nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2009. Il Presidente: Gustapane L'estensore: Sciascia