P.  Q.  M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  comma  3°  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in riferimento agli articoli 2, comma 1, 3 comma 1, 24  comma  1,  25
comma 1, 81 comma 4, 97 comma 1, 103 comma 2  e  113  comma  1  della
Costituzione, della disposizione di  cui  all'art.  17  comma  30-ter
della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge  1°
luglio 2009 n. 78,  modificata  dall'art.  1  comma  1  lett.  c  del
decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3  ottobre
2009 n. 141, limitatamente ai periodi secondo e terzo, in cui recita.
«Le  procure  della  Corte  dei  conti  esercitano  l'azione  per  il
risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine,
il  decorso  del  termine  di  prescrizione  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso  fino
alla conclusione del procedimento penale»; 
    Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia
in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei Deputati. 
    Spese riservate al merito. 
    Cosi' disposto  in  Napoli  nella  Camera  di  Consiglio  del  29
settembre 2009. 
 
                      Il Presidente: Gustapane 
 
 
                                                L'estensore: Sciascia