P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, commi primo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende la decisione nel merito n. 58231 per quel che concerne la domanda risarcitoria del danno all'immagine della Regione Campania; Solleva in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 30ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, periodi secondo e terzo e quarto, con riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 103 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica dell'ordinanza ai convenuti, al Pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Spese riservate al merito. Cosi' deciso in Napoli, nelle camere di consiglio dei giorni 1° ottobre 2009 e 12 novembre 2009. Il Presidente: Gustapane