P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23,  commi  primo  e
terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Sospende la decisione nel merito n. 58231 per quel  che  concerne
la  domanda  risarcitoria  del  danno  all'immagine   della   Regione
Campania; 
    Solleva in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere  e  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 17, comma 30ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 3  agosto  2009,  n.  102,
come modificato dall'art. 1, comma 3,  del  decreto  legge  3  agosto
2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella  legge  3  ottobre
2009, n. 141, periodi secondo e terzo e quarto, con riferimento  agli
articoli 3, 24, 113 e 103 della Costituzione; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone la notifica  dell'ordinanza  ai  convenuti,  al  Pubblico
ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Dispone la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti del  Senato
e della Camera dei deputati. 
    Spese riservate al merito. 
    Cosi' deciso in Napoli, nelle camere di consiglio dei  giorni  1°
ottobre 2009 e 12 novembre 2009. 
 
                      Il Presidente: Gustapane