P. Q. M. 
 
    Non  definitivamente  pronunciando  sul   ricorso   indicato   in
epigrafe: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge  24
gennaio 1979, n. 18 per  la  parte  e  per  i  profili  precisati  in
motivazione, con riferimento agli articoli 1, 3, 11, 48, 49, 51 e  97
della Costituzione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    d) ordina che a cura della Segreteria della sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        e)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese di giudizio. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  giorno  22
ottobre 2009. 
 
                       Il Presidente: Pugliese 
 
 
                                                 L'estensore: Arzillo