P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 per la parte e per i profili precisati in motivazione, con riferimento agli articoli 1, 3, 11, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che a cura della Segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica; e) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese di giudizio. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009. Il Presidente: Pugliese L'estensore: Arzillo