P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in cui dispone che l'Ufficio Elettorale «Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si e' ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale», senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2, legge n. 18 del 1979, specificatamente con riferimento agli artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e 117, 48, 49 e 51 Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009. Il Presidente: Pugliese L'estensore: Caminiti