P. Q. M. 
 
    Non  definitivamente  pronunciando  sul   ricorso   indicato   in
epigrafe,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in  cui  dispone  che
l'Ufficio Elettorale «Attribuisce, poi, alla lista, sia essa  singola
sia formata da liste collegate a  norma  dell'art.  12,  nelle  varie
circoscrizioni, tanti seggi  quante  volte  il  rispettivo  quoziente
elettorale  di  lista  risulti  contenuto  nella   cifra   elettorale
circoscrizionale  della  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni  per
le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso  di
parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si e'  ottenuta
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale», senza  rispettare  il
numero   dei   seggi   preventivamente   attribuito   alle    singole
circoscrizioni,  ai  sensi  dell'art.  2,  legge  n.  18  del   1979,
specificatamente con riferimento agli artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e  117,
48, 49 e 51 Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che a cura della  segreteria  della  sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito ed in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  giorno  22
ottobre 2009. 
 
                       Il Presidente: Pugliese 
 
 
                                                L'estensore: Caminiti