Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e
4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme  in
materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte
in cui tali disposizioni si applicano  ai  direttori  generali  delle
Aziende  sanitarie  locali  e  al  direttore  generale   dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal); 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della medesima  legge  della
Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevate, in relazione  agli  artt.
2, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato  con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola