Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal); Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevate, in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Cassese Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola