Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413)
-  come  modificato  dall'art.  3-bis,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico
e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato  dagli  artt.
13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di
risorse idriche); 
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo
periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in  cui  attribuisce
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico
e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato  dagli  artt.
154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola