LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Esaminato il ricorso proposto dalla Gema Commerciale S.r.l., con il quale si impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato concernente il parziale rimborso IRES relativo all'anno di imposta 2007, osserva che: La societa' ricorrente deduce di aver versato nell'esercizio 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007 la somma totale di euro 1.694,00 per IRAP e che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2007, l'imponibile IRES era stato determinato senza dedurre l'IRAP versata. In data 22 luglio 2008 la ricorrente ha inoltrato istanza di parziale rimborso IRES, corrispondente alla maggiore IRES versata in conseguenza della indeducibilita' dell'IRAP, corrisposta nello stesso periodo d'imposta, in merito alla quale non e' intervenuto alcun provvedimento dell'Amministrazione finanziaria. La ricorrente assume che il divieto di indeducibilita' dell'IRAP, sancito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446, che prevede che l'IRAP «ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi», si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza e di capacita' contributiva. La questione e' stata gia' sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con varie ordinanze, l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza. La Corte ha ritenuto, infatti, che la questione attenesse al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi, ed era percio' irrilevante nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP. Ad avviso di questa Commissione la questione sollevata non e' manifestamente infondata. Il divieto posto dall'art. 1 citato, non consentendo di dedurre dal reddito complessivo IRES un componente negativo sostenuto per la sua produzione, comporta l'applicazione di tale imposta anche su redditi che risultano in realta' inesistenti nella misura in cui risultano assorbiti dall'onere relativo all'imposta. Appare avere fondamento l'affermazione della ricorrente, secondo cui l'assoggettamento ad IRES di redditi in realta' inesistenti contrasterebbe con il principio costituzionale della capacita' contributiva, per essere tale imposta applicata anche in mancanza di quella manifestazione di potenzialita' economica che essa si propone di colpire e cioe' il conseguimento di un reddito netto. Fondato e' anche il sospetto di contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto il divieto comporta un'ingiustificata discriminazione di trattamento fra l'IRAP e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali e' prevista la rivalsa, essendo la prima integralmente indeducibile, mente le seconde integralmente deducibili, ai sensi dell'art. 99 del TUIR. In base a tale disposizione ed in via di principio, anche l'IRAP dovrebbe essere deducibile dall'imponibile IRES perche' non e' un'imposta sui redditi o un'imposta per la quale e' prevista la rivalsa. Essa costituisce un costo di produzione del reddito alla stessa stregua tutte le altre imposte per le quali non e' prevista la rivalsa. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 156/2001, ha riconosciuto che l'IRAP, non essendo un'imposta per la quale e' previsto il diritto rivalsa, e' equiparabile ad un «qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione». La questione appare rilevante nel presente giudizio, in quanto, contrariamente ai giudizi a quibus nei quali la questione era stata in precedenza sollevata, si tratta di una controversia relativa all'applicazione dell'imposta sui redditi.