P. Q. M. 
 
    Visto l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
446/1997, nella parte in cui prevede che l'IRAP non e' deducibile  ai
fini delle imposte sui redditi, per contrasto con gli artt.  3  e  53
della Costituzione; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che  venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
        Prato, addi' 4 dicembre 2009 
 
                 Il Presidente estensore: Pappalardo