P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevede che l'IRAP non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere. Prato, addi' 4 dicembre 2009 Il Presidente estensore: Pappalardo