P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata
l'eccezione di legittimita' costituzionale del pubblico ministero; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1  del
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 203, convertito nella legge 3 ottobre
2009, n. 141, di modifica dell'art. 17, primi tre periodi  del  comma
30-ter, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modiche nella legge 3 agosto 2009, n.  102,  per  contrasto  con  gli
artt. 3, 97  e  24  della  Costituzione,  per  le  motivazioni  sopra
esposte, nella parte in cui prevede che le «Procure della  Corte  dei
conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno  all'immagine
nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della  legge  27  marzo
2001,  n.  97.  A  tale  ultimo  fine,  il  decorso  del  termine  di
prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20,  e'  sospeso  fino  alla  conclusione  del  procedimento
penale»; 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione
di legittimita' di cui sopra; 
    Ordina alla segreteria di notificare la presente  ordinanza  alle
parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di
darne comunicazione al Presidente della  Camera  dei  deputati  e  al
Presidente del Senato della Repubblica. 
    Cosi' disposto in Palermo,  nella  Camera  di  consiglio  del  18
settembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Pagliaro 
 
    Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. 
        Palermo, addi' 14 ottobre 2009