P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale del pubblico ministero; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 203, convertito nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, di modifica dell'art. 17, primi tre periodi del comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 24 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte, nella parte in cui prevede che le «Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale»; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimita' di cui sopra; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 settembre 2009. Il Presidente: Pagliaro Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, addi' 14 ottobre 2009