P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli avanti citati del codice della strada; Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria di questo Ufficio, la presente ordinanza venga comunicata all'Autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Recanati, addi' 19 ottobre 2009 Il giudice di pace: Mannino