P.Q.M. 
 
      
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale degli articoli avanti citati
del codice della strada; 
    Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria  di  questo  Ufficio,  la
presente ordinanza venga comunicata all'Autorita' che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato e venga notificato alle parti e al Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  del  Senato  e
della Camera dei deputati. 
        Recanati, addi' 19 ottobre 2009 
 
                     Il giudice di pace: Mannino