P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis, d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi  di  soggiorno
illegale  e  degli  articoli  62-bis,  d.lgs.  n.  274/2000   e   16,
comma 1, d.lgs n. 286/1998, in riferimento agli articoli 3, comma  1,
24, comma 2, 27, comma 3 e 97, comma 1 della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri,  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica . 
        Bologna, addi' 21 ottobre 2009 
 
                      Il giudice di pace: Cocco