P. Q. M. Visto l'art. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale e degli articoli 62-bis, d.lgs. n. 274/2000 e 16, comma 1, d.lgs n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Bologna, addi' 21 febbraio 2009 Il giudice di pace: Cocco