P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis, d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi  di  soggiorno
illegale e degli articoli 62-bis, d.lgs. n. 274/2000 e 16,  comma  1,
d.lgs n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3,  primo  comma,  24,
secondo comma, 27, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  ministri,  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Bologna, addi' 21 febbraio 2009 
 
                      Il giudice di pace: Cocco