per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1  e  2,  della  legge
della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n.  24,  recante  «Disciplina
del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva  79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione  degli
uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002,  n.  221
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  in  materia  di
protezione  della  fauna  selvatica  e  di  prelievo  venatorio,   in
attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE»,  sollevata  -  in
riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera  s),  e
137 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo  regionale  del
Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui in epigrafe; 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e  dell'Allegato  A
della legge della Regione Veneto 14  agosto  2008,  n.  13  (Stagione
venatoria 2008-2009:  applicazione  del  regime  di  deroga  previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva  79/409/CEE  del
Consiglio del 2  aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici), sollevata - in riferimento agli artt.  3  e  117,
commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione - dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola