per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE», sollevata - in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola