per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli  artt.
24, secondo comma, e 111, terzo comma,  della  Costituzione,  nonche'
all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dal Tribunale  di  Agrigento
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola