P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 299 c.p.p.; 
    Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 
    Visto l'art.23, legge costituzionale 11 marzo1953, n. 87; 
    Solleva,  d'ufficio,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 275, comma  3  c.p.p.,  come  modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito  con  modificazioni
in legge 23 aprile 2009, n. 38,  nella  parte  in  cui  non  permette
sostituzione della misura della custodia  cautelare  in  carcere  con
arresti domiciliaci, in relazione alla fattispecie nominata dall'art.
609-quater comma 1, numero 1) c.p., per violazione degli artt. 3 e 13
della Costituzione; 
    Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso. 
    Dispone  trasmettersi  gli  atti  del  procedimento  alla   Corte
costituzionale. 
    Dispone altresi' che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
ordinanza sia notificata: 
        alla parte privata in causa; 
        al difensore suo; 
        al pubblico ministero; 
        al Presidente del Consiglio dei ministri; 
con trasmissione delle prove dell'avvenuta notificazione  alla  Corte
costituzionale adita; 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata, a cura
della cancelleria, al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
        Venezia, addi' 3 novembre 2009 
 
           Il giudice per le indagini preliminari: Liguori