P. Q. M. Visto l'art. 299 c.p.p.; Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Visto l'art.23, legge costituzionale 11 marzo1953, n. 87; Solleva, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3 c.p.p., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non permette sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliaci, in relazione alla fattispecie nominata dall'art. 609-quater comma 1, numero 1) c.p., per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso. Dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata: alla parte privata in causa; al difensore suo; al pubblico ministero; al Presidente del Consiglio dei ministri; con trasmissione delle prove dell'avvenuta notificazione alla Corte costituzionale adita; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Venezia, addi' 3 novembre 2009 Il giudice per le indagini preliminari: Liguori