P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 legge Cost. n. 1 del  9
febbraio 1948, 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953; 
    Ritenuta la rilevanza delle questioni sollevate  e  la  loro  non
manifesta infondatezza cosi' provvede; 
    Accoglie e solleva l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma  16
della legge n. 94/2009 nella parte in cui prevede come reato il fatto
dello straniero che  si  trattiene  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle disposizioni del medesimo TU, con  riferimento  agli
artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 della Costituzione  nonche'
al principio di ragionevolezza della legge penale; 
      
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  per  la  comunicazione  ai
presidenti della Camera e del Senato. 
        Albano Laziale, addi' 5 novembre 2009 
      
 
                 Il Giudice di pace: Rigel Langella