P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 legge Cost. n. 1 del  9
febbraio 1948, 23 legge n. 87 dell'11 marzo1953; 
    Ritenuta la  rilevanza  delle  questioni  poste  e  la  loro  non
manifesta infondatezza cosi provvede; 
    Solleva l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis, d.P.R. n. 286/1998 introdotto dall'art.  1,  comma  16  della
legge n. 94/2009 nella parte in cui prevede come reato il fatto dello
straniero che si trattiene nel territorio dello Stato  in  violazione
delle disposizioni del medesimo TU, con riferimento agli artt. 2,  3,
4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 della Costituzione nonche' al principio
di ragionevolezza della legge penale; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  per  la  comunicazione  ai
Presidenti della Camera e del Senato. 
        Albano Laziale, addi' 5 novembre 2009 
 
                 Il Giudice di pace: Rigel Langella