P. Q. M. Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 legge Cost. n. 1 del 9 febbraio 1948, 23 legge n. 87 dell'11 marzo1953; Ritenuta la rilevanza delle questioni poste e la loro non manifesta infondatezza cosi provvede; Solleva l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.P.R. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge n. 94/2009 nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo TU, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 della Costituzione nonche' al principio di ragionevolezza della legge penale; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Albano Laziale, addi' 5 novembre 2009 Il Giudice di pace: Rigel Langella