Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi: 
        dichiara la manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art.
2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come  modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con
modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2  dicembre  2005,
n. 248 -, sollevata, in riferimento al secondo  comma  dell'art.  102
della Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  regionale  della
Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
        dichiara la manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale del medesimo secondo periodo del comma  2
dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 -  come  modificato  dall'art.
3-bis, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  n.  203  del  2005,
convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n.
248 del 2005 -, sollevata, in riferimento al primo comma dell'art. 25
Cost., dal Tribunale di Pistoia,  sezione  distaccata  di  Monsummano
Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
        dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale del medesimo secondo periodo del comma  2
dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 -  come  modificato  dall'art.
3-bis, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  n.  203  del  2005,
convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n.
248 del 2005 -, sollevate, in riferimento al secondo comma  dell'art.
102 Cost., dalla Corte di cassazione  e  dal  Tribunale  di  Pistoia,
sezione distaccata di Monsummano Terme, con le ordinanze indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
        Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola