Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, sollevata, in riferimento al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del medesimo secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005 -, sollevata, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del medesimo secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005 -, sollevate, in riferimento al secondo comma dell'art. 102 Cost., dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola