Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio  2006,
n. 46 (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di
inappellabilita' delle sentenze di  proscioglimento),  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice  dell'udienza
preliminare del Tribunale  di  Varese  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola