P.Q.M. 
 
    Sospende, ai sensi dell'art. 23, comma 2  della  legge  11  marzo
1953 n. 87, il giudizio in epigrafe indicato e solleva  la  questione
di legittimita' costituzionale del comma  1-bis  dell'art.  21  della
legge 6 agosto 2008 n.  133  con  cui,  dopo  1'art.  4  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' stato inserito 1'art. 4-bis,
per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.; 
    Manda alla cancelleria per la previa notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e
delle comunicazioni prescritte. 
        Tempio Pausania, addi' 19 dicembre 2008 
 
                       Il giudice: Di Giacomo