P.Q.M. Sospende, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il giudizio in epigrafe indicato e solleva la questione di legittimita' costituzionale del comma 1-bis dell'art. 21 della legge 6 agosto 2008 n. 133 con cui, dopo 1'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' stato inserito 1'art. 4-bis, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.; Manda alla cancelleria per la previa notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Tempio Pausania, addi' 19 dicembre 2008 Il giudice: Di Giacomo