Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  contro  la  Regione
Basilicata, in persona del Presidente in  carica  per  l'impugnazione
della legge regionale della Basilicata n. 42 del  30  dicembre  2009,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Basilicata  n.  57
del 31 dicembre 2009, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata
legge finanziaria 2010», in relazione ai suoi articoli 11 comma 1, 54
e 72 commi 2 e 3. 
    La legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009 viene  impugnata
nella parte  sopra  richiamata  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 19 febbraio 2010. 
    La legge regionale della Basilicata  30  dicembre  2009,  n.  42,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
annuale e pluriennale  della  Regione  Basilicata  legge  finanziaria
2010», contiene diposizioni di vario contenuto e  si  compone  di  86
articoli, divisi  in  sei  capi:  Capo  I,  recante  disposizioni  di
carattere finanziario (articolo 1), Capo II, recante disposizioni  in
materia di spesa (articoli da 2 a 7), Capo III, recante  disposizioni
in  materia  di  sostegno  all'economia  ed  alle   famiglie   e   di
cooperazione internazionale (articoli da 8 a 25),  Capo  IV,  recante
disposizioni  in  materia  sanitaria,   socio-sanitaria   e   sociale
(articoli da 26 a 39), Capo V, recante disposizioni  varie  (articoli
da 40 a 83), e Capo VI, recante disposizioni finali (articoli da 84 a
86). 
    L'articolo 11 comma 1 della legge regionale, rubricato «Modifiche
all'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27  «Assestamento
del  Bilancio  di  Previsione  per  l'Esercizio  Finanziario   2009»,
dispone: 
        «1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 il
comma 2 e' il seguente: 
          "2. Il comma  1  dell'art.  14  della  legge  regionale  24
dicembre 2008, n. 31 e' sostituito con: 
''1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai  commi
550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n.  244,  promuove  la
stabilizzazione dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della  legge
regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita'  dei  comuni  e
degli enti pubblici  utilizzatori  da  almeno  tre  anni  e  promuove
altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex  LSU  rivenienti  dalla
platea regionale LSU che hanno avuto contratti di  Co.Co.Co.  per  la
durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al  2008  ed
in essere...''.». 
    L'articolo  54  della  legge  regionale,   intitolato   «Modifica
dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del  2008  «Disposizioni
per la formazione del Bilancio di Previsione  Annuale  e  Pluriennale
della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009», stabilisce: 
        «1. L'articolo 10, comma 3, della legge regionale n.  31/2008
e' cosi' modificato: 
          "3. Il comma 2 dell'articolo 3  della  legge  regionale  n.
9/2007 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga a quanto disposto al
comma 1 e' consentita la realizzazione: 
a) degli impianti fotovoltaici; a.1 - incentivati in Conto energia di
cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e decreto ministeriale 28
luglio 2005; a.2 - integrati o parzialmente integrati  ai  sensi  del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007; a.3 - di  cui  ai  bandi  gia'
emanati dalla regione; a.4 - non  integrati  di  cui  siano  soggetti
responsabili, ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 
    Enti Pubblici o Societa' a capitale interamente  pubblico  e  che
siano realizzati su terreni nella titolarita' dei  predetti  soggetti
classificati al demanio  regionale  ovvero  a  patrimonio  regionale,
provinciale o comunale; 
a.5 - di potenza fino a 1 MW  con  caratteristiche  disciplinate  dal
comma 5; b) degli impianti mineolici con potenza nominale  installata
complessiva non superiore a 1 MW e per un numero  massimo  di  cinque
aerogeneratori; purche' non vengano realizzati nei  siti  della  Rete
Natura 2000 (siti di  importanza  comunitaria  -  SIC  -  e  zone  di
protezione speciale - ZPS) ai sensi  della  direttiva  92/43/CEE  del
Consiglio del 21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del  2  aprile
1979, concernente  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici,  nei
parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani
Stralcio di Bacino  redatti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  da  biomassa
vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500  KW
e in aree agricole ed industriali; d) delle centraline idroelettriche
di potenza complessiva non superiore a  250  KW;  e)  degli  impianti
realizzati nei limiti della potenza gia' autorizzata in  sostituzione
o in conversione di quelli in  esercizio  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge;  nei  processi  di  riconversione  e'
consentito l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di  origine
vegetale.». 
        2. L'articolo 10, comma 5, della legge regionale  n.  31/2008
e' cosi' modificato: 
          "5.  La  costruzione  e   la   gestione   degli   impianti,
infrastrutture e opere connesse, di cui all'art. 3, comma 2,  lettera
a.5), della legge regionale n. 9/2007 in aree agricole e'  consentita
purche' vengano rispettate le seguenti condizioni: 
che non vengano realizzati nei siti  della  Rete  Natura  2000  (siti
d'importanza comunitaria SIC e Zone di protezione  Speciale  ZPS)  ai
sensi delle Direttive comunitarie  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21
maggio 1993, relativa alla conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE  del
Consiglio, del 2 aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici, nei  parchi  nazionali  e  regionali,  nelle  aree
vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi  del
decreto legislativo n.  153/2006,  che  la  dimensione  minima  delle
particelle catastali asservite all'impianto, anche  non  contigue  di
proprieta' del proponente, ma appartenenti allo  stesso  Comune,  non
sia inferiore a 3 volte la  superficie  radiante  ed  esse  risultino
prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,  agrumeti  o
altri alberi da frutto, e non siano classificate  alla  data  del  1º
dicembre 2008 catastalmente con la qualita' "irrigua"  qualora  siano
invece realizzate in aree agricole "irrigue" che la dimensione minima
delle particelle catastali asservite, siano  anche  non  contigue  di
proprieta' del proponente ma appartenenti  allo  stesso  Comune,  non
siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed  esse  risultino
prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,  agrumeti  o
altri alberi da frutto; che il soggetto proponente  non  presenti  su
particelle catastali contigue o derivanti da azioni di  frazionamento
successive alla data del 1º dicembre 2008, denuncia di  realizzazione
di altri impianti fotovoltaici. 
    In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per  la  realizzazione
degli impianti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.5) b) e c) della
legge regionale n. 9/2007 il titolare  dell'impianto,  presenta  alla
Regione   Basilicata   ed   al   Comune   interessato   la   seguente
documentazione: 
        titolo di proprieta' o disponibilita' dell'area; 
        dichiarazione del proprietario  e  del  progettista  per  gli
impianti fotovoltaici, in aree  agricole  dell'effettiva  sussistenza
delle condizioni di cui al precedente punto del presente comma 5; 
        copia  della  STMG  (soluzione   tecnica   minima   generale)
rilasciata  dall'ente  distributore,  che  prevede   la   connessione
dell'impianto; 
        nel caso d'impianti di potenza  superiore  a  200  KW  quadro
economico finanziario asseverato da un  Istituto  Bancario  o  da  un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di  cui  agli
artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi  in  materia  bancaria  o
creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385
come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma i  dell'articolo
1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come  modificata  dalla
legge di conversione che ne attesti la congruita'; 
        nel caso di impianti di potenza  superiore  a  200  KW  nella
richiesta di D.I.A. i proponenti, dichiarino ai sensi  dell'art.  46,
come modificato dall'art. 49 del Testo Unico, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dell'art.  47
del Testo Unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa  emanata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  di  avere  la
disponibilita' delle risorse necessarie per la compiuta realizzazione
dell'intervento.''» . 
    L'articolo  72  della  legge  regionale  («Norme  in  materia  di
personale»), infine, prevede: 
        «1. Le procedure selettive pubbliche  per  l'acquisizione  di
personale a tempo determinato nell'ambito della  Giunta  regionale  e
del Consiglio regionale, avvengono nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001  mediante  concorsi,
per  titoli  ed  esami,  le   cui   procedure   saranno   determinate
rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di  Presidenza,
con  la  previsione  di  specifiche  forme  di   valorizzazione   per
l'attivita'  svolta  all'interno  della  Regione   Basilicata   anche
mediante forme di tirocinio formativo il  cui  accesso  sia  avvenuto
mediante selezione pubblica. 
    2. In relazione alla necessita' di  garantire  la  trasparenza  e
valorizzare le competenze professionali, il  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato  e'  di  regola  lo  strumento  utilizzato  per  la
gestione ordinaria di programmi  comunitari  complessi,  qualora  non
sussistano  esigenze  che  richiedano   una   prestazione   altamente
qualificata   di   natura   professionale   da   acquisire   mediante
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma  6  e  segg.
del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui
al comma che precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il
30 settembre  2010,  i  contratti  dei  collaboratori  in  essere  su
espressa e motivata  richiesta  dei  competenti  dirigenti  circa  le
ragioni e la necessita' della proroga.». 
    Si tratta di norme illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 11, comma 1, rubricato «Modifiche all'art. 33 della  legge
regionale  7  agosto  2009,  n.  27  "Assestamento  del  Bilancio  di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"», nel modificare  l'art.
14, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, amplia  la
sfera dei destinatari individuati dalla legge regionale n. 31/2008. 
    Al riguardo si  evidenzia  un  contrasto  con  i  limiti  imposti
dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  102/2009  in  base  al   quale   le
amministrazioni  pubbliche,   regioni   comprese,   possono   bandire
concorsi, previo espletamento delle procedure fissate  dall'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/ 2001, per assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 della legge
n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all'art. 3,  comma  90,  della
legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). 
    La norma in esame non appare, pertanto, in linea con  la  vigente
normativa nazionale su richiamata e comporta una lesione dei principi
stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, terzo  comma  nell'ottica
del coordinamento della finanza pubblica, cui  la  regione  non  puo'
derogare, nonche' una lesione del principi di cui agli artt. 3 e  97,
Cost. 
    Quanto all'art. 3, come risulta evidente, per  palese  disparita'
di trattamento rispetto ad altre  categorie  di  lavoratori  che  non
verrebbero,  in  tal  modo,  ingiustificatamente  «stabilizzati»,  in
quanto esclusi dalla norma in contestazione. 
    Quanto all'art. 97, invece, per  violazione  delle  modalita'  di
accesso agli impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni,  stante  la
natura primaria del concorso stabilita da tale norma  costituzionale,
salva la possibilita' di deroga solamente in presenza  di  diversa  e
specifica normazione ordinaria (legge statale). 
    L'articolo 54, comma 1, modifica l'art. 10, comma 3  della  legge
regionale n. 31/2008 (che a sua volta  modifica  l'art.  3,  comma  2
della  legge  regionale  n.  9/2007)  disciplinando  in  materia   di
installazione e realizzazione di impianti fotovoltaici,  di  impianti
minieolici, di impianti di cogenerazione  alimentati  a  biogas,  gas
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  da  biomassa
vegetale, di centraline idroelettriche e di impianti  realizzati  nei
limiti  della  potenza  gia'  autorizzata  in   sostituzione   o   in
conversione di quelli in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in esame. 
    La realizzazione  e  l'installazione  dei  suddetti  impianti  si
attuano in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della  legge
regionale  n.  9/2007;  quest'ultimo  comma  1  prevede   che   «fino
all'approvazione del PIEAR, non  e'  consentita  l'autorizzazione  di
tutti gli impianti che non rientrano nei limiti e non siano  conformi
alle  procedure  e  alle  valutazioni  di  cui  al  Piano  energetico
regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno  2001,
n. 220». 
    Se da un lato  la  modifica  oggi  in  esame  sembra  autorizzare
l'installazione  e  la  realizzazione  dl  impianti  in  deroga  alla
sospensione dell'autorizzazione di cui al suddetto riportato comma 1,
di fatto continua ad impedire la realizzazione di alcuni impianti sul
territorio della regione, ponendosi in contrasto  con  la  disciplina
statale di riferimento che impone una particolare  procedura  per  la
realizzazione e l'installazione dei suddetti impianti. 
    La   disposizione   regionale,   infatti,   prevede   un   blocco
generalizzato ed irragionevole al rilascio  di  nuove  autorizzazioni
per l'installazione di impianti  da  fonti  rinnovabili  superiori  a
determinate basse soglie di potenza (fissate, ad esempio, in  250  KW
per gli idrici ex comma 2, lettera d) art. 3 cit. e in 500 KW per gli
impianti  di  cogenerazione  alimentati  da  determinati   materiali,
purche' siti in aree agricole e industriali ex comma 2, lett. c) art.
3 cit.)  nonche'  un  blocco  per  gli  impianti  eolici,  eccetto  i
minieolici indicati dalla lettera b). 
    Tale norma limita, in contrasto con l'art. 41, Cost., l'attivita'
economica delle imprese operanti in tale settore senza  indicare  gli
imperativi  motivi  di  sicurezza,  liberta'  o  dignita'  umana  che
sarebbero  lesi  dagli  insediamenti  in  esame  e  senza,  peraltro,
stabilire una misura di salvaguardia per i procedimenti  in  fase  di
avanzata istruttoria e una comparazione tra  gli  interessi  pubblici
sottesi agli  stessi,  quali  il  maggior  sfruttamento  dell'energia
derivante da fonti rinnovabili, necessario  anche  al  raggiungimento
degli obiettivi fissati a livello  europeo,  e  la  salvaguardia  del
paesaggio. 
    Sintomatica e' poi l'eccezione alla moratoria prevista  a  favore
degli impianti fotovoltaici  non  integrati  di  cui  siano  soggetti
responsabili enti pubblici o societa' a capitale interamente pubblico
di cui al comma 2, lett. a.4 anche utilizzando terreni di  proprieta'
pubblica, del novellato articolo 10, comma 3 (che  a  sua  volta,  e'
bene ribadirlo, modifica l'articolo 3, comma 2, della legge regionale
n. 9/2007). 
    Tale norma, lesiva dell'art. 3, Cost., si risolve in  una  misura
discriminatoria  e  anticoncorrenziale  in  quanto   costituisce   un
indebito, non ragionevole e non proporzionato vantaggio a  favore  di
operatori   pubblici   che   svolgono   sul   mercato    un'attivita'
economicamente rilevante per trarne  profitto  e  non  a  diretto  ed
esclusivo vantaggio della comunita' locale o di particolari  soggetti
svantaggiati. 
    Tale posizione di vantaggio per  l'operatore  pubblico  contrasta
con i principi di liberta' di iniziativa economica e di tutela  della
concorrenza garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione, nonche' dell'articolo 3 della Costituzione. 
    Cosi' disponendo la norma in esame viola  anche  l'articolo  117,
primo comma, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  in  tema  di  liberta'   di
stabilimento e tutela della  concorrenza  violando,  rispettivamente,
gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. 
    Nel  quadro  delle  disposizioni  del  Tratto  CE,  infatti,   le
restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno  Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (artt.
43 e ss. Trattato CE) e, inoltre, sono incompatibili con  il  mercato
comune e vietati tutti gli  accordi  consistenti,  tra  l'altro,  nel
limitare o  controllare  la  produzione,  gli  sbocchi,  lo  sviluppo
tecnico o gli investimenti (cfr. art. 81 Trattato CE, comma 1,  lett.
b). 
    La stessa norma viola, conseguentemente,  anche  l'articolo  120,
primo comma, della  Costituzione  che  fa  espressamente  divieto  al
legislatore regionale di adottare  provvedimenti  che  ostacolino  in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  tra
le regioni, e di  limitare  l'esercizio  del  diritto  al  lavoro  in
qualunque parte del territorio nazionale. 
    E' censurabile, anche, il comma  2  dell'art.  54,  che  modifica
l'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 31/2008, il  quale  detta
norme  in  materia  di  costruzione  e   gestione   degli   impianti,
infrastrutture e opere connesse in zone  agricole,  prevedendo  delle
fasce  di   rispetto   e   vari   vincoli   sui   terreni   destinati
all'insediamento per la costruzione e  la  gestione  degli  impianti.
Cosi' disponendo, la norma regionale contrasta con l'art.  12,  comma
10, del decreto legislativo n. 387  del  2003  che  prevede  che  «In
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento  di  cui
al  comma  3»,   relativo   al   rilascio   dell'autorizzazione   per
l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
    Infatti, l'approvazione  delle  linee  guida  dei  requisiti  per
l'insediamento e la gestione di impianti e' da ritenersi  espressione
della competenza statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  in
quanto inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti
sopra citati, ed ha quale precipua finalita' quella di proteggere  il
paesaggio. 
    La Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  166  del  2009  ha
affermato che «l'art. 12  comma  10...  non  consente  alle  regioni,
proprio  in  considerazione  del  preminente  interesse   di   tutela
ambientale  perseguito  dalla  disposizione  statale,  di  provvedere
autonomamente  alla  individuazione  di  criteri  per   il   corretto
inserimento nel paesaggio  degli  impianti  alimentati  da  fonti  di
energia  alternativa»,  con  conseguente  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La  disposizione  in  esame,  eccede   anche   dalla   competenza
legislativa regionale, invadendo quella  statale  in  riferimento  ai
principi  fondamentali  in  materia  di   produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale  dell'energia,  rinvenibili  nella  normativa
statale su richiamata, violando, cosi', l'articolo 117,  terzo  comma
della Costituzione. 
    I commi 2 e 3 dell'articolo  72,  recante  norme  in  materia  di
personale, stabiliscono la proroga di contratti a  tempo  determinato
in   attesa   dell'espletamento   delle   procedure   selettive.   In
particolare, il comma 2 prevede che «in relazione alla necessita'  di
garantire la trasparenza e valorizzare le  competenze  professionali,
il contratto di lavoro a tempo determinato e' di regola lo  strumento
utilizzato  per  la  gestione  ordinaria  di   programmi   comunitari
complessi,  qualora  non  sussistano  esigenze  che  richiedano   una
prestazione  altamente  qualificata  di   natura   professionale   da
acquisire mediante applicazione delle disposizioni dl cui all'art. 7,
comma 6 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001». 
    Si rileva, al  riguardo,  che  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  non  rappresentano  lo  strumento   piu'   adeguato   di
programmazione del lavoro, in quanto detti contratti  possono  essere
stipulati   esclusivamente   seguendo   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, possono  essere
stipulati per periodi limitati di tempo e nel  rispetto  dei  criteri
contenuti  nello  stesso  articolo  36  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, in particolare  quando  l'amministrazione  non  ha  al  suo
interno adeguate risorse per  svolgere  l'incarico  e  lo  richiedano
esigenze temporanee ed eccezionali. 
    Parimenti, il  comma  3  dell'art.  72  dispone  che  «sino  alla
definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma  che
precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il 30 settembre
2010, i contratti dei collaboratori in essere su espressa e  motivata
richiesta dei competenti dirigenti circa le ragioni e  la  necessita'
della proroga» . 
    Tale disposizione, nel prevedere una  proroga  generalizzata  dei
contratti dei collaboratori in essere (senza specificarne la  natura)
su motivata  richiesta  dei  dirigenti,  si  pone  in  contrasto  con
l'art.7, comma 6  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  il  quale
dispone che «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche  possono  conferire  incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura  occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare  e  comprovata
specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza  dei   seguenti
presupposti di legittimita': 
        a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere   alle
competenze    attribuite     dall'ordinamento     all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e  determinati  e  deve
risultare    coerente    con    le    esigenze    di    funzionalita'
dell'amministrazione conferente; 
        b) l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
        c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea   e
altamente qualificata; 
        d) devono essere preventivamente determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione». 
    Lo  stesso  articolo  7,  comma  6  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  inoltre,  prevede  che   il   ricorso   a   contratti   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  lo  svolgimento  di
funzioni ordinarie o l'utilizzo  dei  collaboratori  come  lavoratori
subordinati  e'  causa  di  responsabilita'  amministrativa  per   il
dirigente che ha stipulato i contratti. 
    .  Nella  fattispecie  in  esame,  invece,  e'  prevista  proroga
incondizionata, seppur non oltre il 30 settembre 2010, dei  contratti
dei collaboratori in essere su  espressa  e  motivata  richiesta  dei
competenti dirigenti; si rappresenta,  peraltro,  che  il  ricorso  a
contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   per   lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori  subordinati  e'  nullo   e   causa   di   responsabilita'
amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti,  ai
sensi dell'art. 7, comma 6 del detto decreto legislativo. 
    Pertanto,  l'articolo  72,   commi   2   e   3   nel   prevedere,
rispettivamente, l'utilizzo dei contratto a tempo  determinato  e  la
proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori,  viola  quanto
disposto  dalle  norme  su  richiamate  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. Esso, come gia' ritenuto nel citato precedente, si pone  in
contrasto con gli artt. 97  (buon  andamento)  e  3  (ragionevolezza)
nonche' con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della  Costituzione,
che  riserva  allo  Stato  la  competenza  esclusiva  in  materia  di
ordinamento civile; la disposizione censurata,  infatti,  si  risolve
anche,  in  sostanza,  nella  abolizione  della  specifica  causa  di
nullita' civile dei contratti a tempo  determinato  e  dei  contratti
d'opera professionale con la p.a., scaturente dall'art. 7 comma  6  e
dall'art. 36 comma 2  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  nelle
ipotesi in cui  tali  contratti  siano  stipulati  al  di  fuori  dei
tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati. 

(1) Si   riporta,   in   massima,   la    detta    sentenza:    «Sono
    costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.  3  e
    97, Cost., gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge  della
    Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 nella parte in cui consentono
    il   conferimento    di    incarichi    a    personale    esterno
    all'amministrazione regionale e l'instaurazione  di  rapporti  di
    collaborazione coordinata e continuativa,  indipendentemente  dal
    possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6,  del  d.lgs.
    30 marzo 2001, n.  165.  La  Regione  puo'  derogare  ai  criteri
    statali di cui al decreto  legislativo  n.  165  citato  ma  solo
    prevedendo,  in  alternativa,  altri   criteri   di   valutazione
    ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalita'
    dei soggetti di cui si avvale: nella legge in oggetto, viceversa,
    non si rinvengono criteri atti ad assicurare che  la  scelta  dei
    collaboratori  esterni  avvenga  secondo  i  canoni  della  buona
    amministrazione, con la conseguenza che e' consentito l'accesso a
    tali  uffici  di   personale   esterno   del   tutto   privo   di
    qualificazione,  in  modo  irragionevole  ed  in  violazione  del
    principio  di  buon  andamento.  Sull'autonomia  regionale  nella
    scelta dei collaboratori esterni v., citate, sentenze n. 187/1990
    e n. 1130/1988. V. anche, citata, sentenza n. 27/2008».